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Decreto — n. 26079/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as withdrawn by plaintiff and orders costs against the appellant.

Numero d'incarto Decreto — n. 26079/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal withdrawn after the plaintiff failed to request a decision within the statutory forty-day period following a proposal for settlement. The material facts show the appellant, representing commercial doctors, did not act to preserve their right to a ruling, while the opposing party, the heirs of Giuseppe Leoni, sought dismissal. Consequently, the court extinguished the proceedings and ordered the appellant to pay the costs of the litigation.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.; Art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; Art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.: Failure to request a decision within the prescribed period following a proposal for settlement constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings and the imposition of costs on the withdrawing party.

Parole chiave

Generato dall'IA
withdrawal of appeal proposal for settlement extinction of proceedings allocation of costs statutory time limit waiver of right Italian civil procedure

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.
152 del 2022 della Corte d’appello di Bologna, depositata il primo marzo 2022 (RG 560/2020), RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod.
Art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.
civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;
Art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.
civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese ( art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.), poste a carico della parte ricorrente e liquidate nella misura indicata in dispositivo, alla stregua del valore della controversia e dell’attività svolta;
art. 391 cod. proc. civ
CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; -2 - questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art.

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Testo completo

uente DECRETO Esaminato il ricorso 12902-2022, proposto da CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati ROBERTO PESSI e FRANCESCO GIAMMARIA, presso lo studio dei quali, in ROMA, VIA PO, 25/B, è elettivamente domiciliata ricorrente contro BARGELLI MARIA BEATRICE, LEONI MARIA BARBARA, LEONI ROBERTO, LEONI MATTIA, in qualità di eredi di GIUSEPPE LEONI, rappresentati e difesi, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dall’avvocato ALBERTO BERTOI, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato MONICA GALANO, IN ROMA, VIA TOSCANA, 30 controricorrenti Avverso la sentenza n. 152 del 2022 della Corte d’appello di Bologna, depositata il primo marzo 2022 (RG 560/2020), RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;

CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; -2 - questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese ( art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.), poste a carico della parte ricorrente e liquidate nella misura indicata in dispositivo, alla stregua del valore della controversia e dell’attività svolta;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio e condanna laricorrente a rifondere le spese del presente giudizio alla parte controricorrente, nell’importo di Euro 2.200,00per compensi, di Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.