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Decreto — n. 26075/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to formal withdrawal by the appellant under civil procedure rules.

Numero d'incarto Decreto — n. 26075/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal extinguished because the appellant formally requested a settlement agreement which was communicated to the parties. The appellant subsequently failed to request a decision within the statutory forty-day period, thereby implicitly renouncing the appeal. Consequently, the court ruled that the proceedings were terminated and the litigation costs were declared non-recoverable.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.; Art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; Art. 391, cod. proc. civ.; Art. 152 disp. att. cod. proc. civ.: An appeal is deemed withdrawn if the appellant requests a settlement and fails to request a decision within the prescribed time limit, resulting in the extinction of the proceedings and the non-recovery of costs.

Parole chiave

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withdrawal of appeal settlement agreement extinction of proceedings non-recoverable costs statutory time limit implied renunciation civil procedure code durata del diritto alla prestazione d'assicurazione

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.
500 del 2023 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, depositata il 26 settembre 2023, RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod.
Art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.
civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;
Art. 391, cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod.
Art. 152 disp. att. cod. proc. civ.
civ.), che devono essere dichiarate irripetibili, in virtù della dichiarazione presentata ai sensi dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., richiamata nel ricorso per cassazione e versata in atti e già vagliata nella sua ritualità dalla decisione impugnata;
art. 391 cod. proc. civ
CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art.
art. 152 disp. att. cod. proc. civ
civ.), che devono essere dichiarate irripetibili, in virtù della dichiarazione presentata ai sensi dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., richiamata nel ricorso per cassazione e versata in atti e già vagliata nella sua ritualità dalla decisione impugnata;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso 8256-2024, proposto da FOTI ANGELA, rappresentata e difesa, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocato DOMENICO SIRACUSA, con domicilio eletto presso lo studio CALDERONE, in ROMA, VIA ALESSANDRIA, 119 ricorrente contro ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura conferita in calce al controricorso, dalle avvocate PATRIZIA CIACCI, MANUELA MASSA, CLEMENTINA PULLI, con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29 controricorrente Avverso la sentenza n. 500 del 2023 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, depositata il 26 settembre 2023, RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;

CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), -2 - dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese ( art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.), che devono essere dichiarate irripetibili, in virtù della dichiarazione presentata ai sensi dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., richiamata nel ricorso per cassazione e versata in atti e già vagliata nella sua ritualità dalla decisione impugnata;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio e dichiara irripetibili le spese del presente giudizio. Rom