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Ordinanza Interlocutoria — n. 26074/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal and remands case to new hearing due to significant legal issues requiring public session.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 26074/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the appeal against the second-instance judgment regarding the conversion of fixed-term contracts into an indefinite-term employment relationship. While the parties requested a remand to a new role, the court prioritized the substantive legal questions raised by the appellants. Consequently, the case was remanded to a new hearing to be heard in public session with the involvement of the Public Prosecutor for a relevant nomofilactic evaluation.

Regesto Legislator

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Art. 380 bis, 1 c.p.c.; Art. 380, 1 c.p.c.: When an appeal raises issues of significant nomofilactic importance requiring a public hearing with the Public Prosecutor, the court must remand the case to a new role for such examination.

Parole chiave

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remand to new role public hearing requirement nomofilactic evaluation Public Prosecutor involvement substantive legal issues lavoro a tempo determinato integrazione nell'assicurazione disoccupazione rapporto di lavoro

Disposizioni normative citate

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Art. 380 bis, 1 c.p.c.
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc.
Art. 380, 1 c.p.c.
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc.
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 7846-2019 proposto da: FORMEZ PA - CENTRO SERVIZI ASSISTENZA, STUDI E FORMAZIONE PER L'AMMODERNAMENTO DELLE PA, in persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO DENZA 16/D, presso lo studio dell'avvocato GIANCARLO PERONE, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIORGIO FONTANA; -ricorrente - contro MORINI MARCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO GRAMSCI 14, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO HERNANDEZ, che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 676/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 03/09/2018 R.G.N. 5263/2013;

Oggetto R.G.N.7846/2019 Cron. Rep. Ud.10/07/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/07/2024 dal Consigliere Dott. ROBERTO RIVERSO. RILEVATO CHE 1. La Corte di appello di Roma, con la sentenza n. 676/2018, in parziale accoglimento dell’appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, confermata nel resto, ha dichiarato che tra le parti in causa era intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza dal 10.2.2003, ancora in atto a tutt’oggi, ed ha condannato l’appellato Formez Pa a riammettere in servizio l’appellante Morini Marco con inquadramento nel livello B.2 del CCNL di settore ed a pagare all’appellante medesimo un’indennità p a ri a 5 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori e spese. 2.- La Corte ha sostenuto che, se era vero che sussisteva la piena legittimità dei contratti di lavoro autonomo intervenuti all’inizio del rapporto, diversamente doveva ritenersi per i contratti a termine che si erano susseguiti ininterrottamente tra la scadenza del primo ctd e l’inizio dell’ultimo, agli effetti dell’art.5, 4 comma del d.lgs. 368/2001 invocato dal ricorrente. 3.Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione Formez pa Centro Servizi Assistenza, Studi e Formazione, Ammodernamento della PA, affidato a due motivi, cui ha resistito on controricorso Morini Marco.

4. Le parti hanno depositato memoria ed è stata depositata istanza di rinvio a nuovo ruolo essendo in corso trattative di bonario componimento ai fini di una conciliazione della lite.

5. Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc. CONSIDERATO CHE 1. I motivi possono essere così sintetizzati. 2.Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 244, 421 e 437 c.p.c., in relazione all’art. 360 co. 1 n. 4 cpc, per avere la Corte di appello, concentrando il proprio giudizio sulla legittimità dei vari contratti a termine stipulati inter partes, ritenuto di riformare il capo della sentenza con cui il giudice di primo grado aveva motivato la mancata ammissione dell’istanze istruttorie formulate da controparte in ragione della loro inammissibilità in violazione dell’art.244 c.p.c.

3. Con il secondo motivo si censura la violazione dell’art 132 c n. 4 c.p.c. e dell’art. 111, comma 1 della Cost. essendo la sentenza impugnata affetta da nullità per omessa o, comunque, apparente motivazione in relazione al punto in cui il giudice del gravame aveva deciso di dare ingresso nel giudizio di appello alle avverse richiestedi espletamento della prova testimoniale .

4. Preliminarmente, va respinta la istanza congiunta di rinvio a nuovo ruolo del presente giudizio, presentata da entrambe le parti, essendo in corso trattative di bonario componimento della lite, perché la suddetta ragione non costituisce valido motivo di rinvio del giudizio di legittimità.

5. Venendo allo scrutinio delle censure articolate nel ricorso, rileva tuttavia il Collegio che esse coinvolgono questioni che richiedono una valutazione, da parte di questa Corte, rilevante ai fini nomofilattici, di talché si impone l’esame delle stesse in pubblica udienza, con il coinvolgimento di tutte le parti e del Procuratore Generale sulle questioni prospettate. PQM La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la fissazione e trattazione della stessa in