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Decreto — n. 26068/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to applicant's formal waiver of decision request.

Numero d'incarto Decreto — n. 26068/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal extinguished because the applicant failed to request a decision within the statutory forty-day period following the proposal for settlement. The applicant, represented by counsel, had previously waived the decision request under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court terminated the proceedings and ruled that litigation costs were non-recoverable.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; Art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.: Failure to request a decision within the prescribed period constitutes a formal waiver, resulting in the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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waiver of decision extinction of proceedings Code of Civil Procedure settlement proposal non-recoverable costs inosservanza del termine ritardo ingiustificato anticipo spese tardivo

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.
RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art.
Art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.
civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art.
Art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.
civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese ( art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.), che devono essere dichiarate -2 - irripetibili, in forza di dichiarazione ex art.
Art. 152 disp. att. cod. proc. civ.
civ.), che devono essere dichiarate -2 - irripetibili, in forza di dichiarazione ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., richiamata nel ricorso e ritualmente versata in atti;
art. 391 cod. proc. civ
civ.; CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art.
art. 152 disp. att. cod. proc. civ
civ.), che devono essere dichiarate -2 - irripetibili, in forza di dichiarazione ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., richiamata nel ricorso e ritualmente versata in atti;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso 8318-2024, proposto da MANSUETO MARIA TERESA, rappresentata e difesa, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocato GIOVANNI RUSSO, con domicilio eletto presso il suo indirizzo PEC ricorrente contro ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura conferita in calce al controricorso, dalle avvocate CLEMENTINA PULLI, MANUELA MASSA, PATRIZIA CIACCI, con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29 controricorrente Avverso la sentenza n. 1848 del 2023 della Corte d’appello di Bari;

RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese ( art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.), che devono essere dichiarate -2 - irripetibili, in forza di dichiarazione ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., richiamata nel ricorso e ritualmente versata in atti;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio e dichiara irripetibili le spese del presente giudizio. Roma