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Decreto — n. 26060/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn by parties following court-proposed settlement offer under Italian Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Decreto — n. 26060/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against the INPS pension decision extinguished because the parties accepted a proposed settlement. The lower court had ruled in favor of the INPS, but the heirs of the deceased applicant accepted a compromise offer without requesting a formal ruling. Consequently, the court ruled that the litigation was voluntarily abandoned by the parties.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.; Art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; Art. 391, secondo comma, cod. proc. civ. When parties accept a proposed settlement without requesting a decision, the appeal is deemed withdrawn and the proceedings are extinguished.

Parole chiave

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withdrawal of appeal proposed settlement extinction of proceedings Italian Civil Procedure Code voluntary abandonment pension dispute heirs of deceased petizione d'eredità

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.
1809 del 2023, pronunciata dal Tribunale di Nola e depositata il 29 novembre 2023, RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod.
Art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.
civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;
Art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.
civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese ( art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.), che devono essere dichiarate irripetibili, in forza della dichiarazione ex art.
Art. 152 disp. att. cod. proc. civ.
civ.), che devono essere dichiarate irripetibili, in forza della dichiarazione ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., richiamata nel ricorso per cassazione e ritualmente versata in atti;
art. 391 cod. proc. civ
CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; -2 - questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art.
art. 152 disp. att. cod. proc. civ
civ.), che devono essere dichiarate irripetibili, in forza della dichiarazione ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., richiamata nel ricorso per cassazione e ritualmente versata in atti;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso 8169-2024, proposto da VERDE FELICE, VERDE MARIA ASSUNTA, VERDE FRANCESCO, quali eredi di VERDE PASQUALE, rappresentati e difesi, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocato STEFANO PANNONE, elettivamente domiciliati presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata ricorrenti contro ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura rilasciata in calce al controricorso, dalle avvocate MANUELA MASSA, PATRIZIA CIACCI, CLEMENTINA PULLI, con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29 controricorrente Avverso la sentenza n. 1809 del 2023, pronunciata dal Tribunale di Nola e depositata il 29 novembre 2023, RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;

CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; -2 - questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese ( art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.), che devono essere dichiarate irripetibili, in forza della dichiarazione ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., richiamata nel ricorso per cassazione e ritualmente versata in atti;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio e dichiara irripetibili le spese del presente giudizio. Ro