Cassation appeal dismissed as withdrawn by parties following court-proposed settlement offer under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal against the INPS pension decision extinguished because the parties accepted a proposed settlement. The lower court had ruled in favor of the INPS, but the heirs of the deceased applicant accepted a compromise offer without requesting a formal ruling. Consequently, the court ruled that the litigation was voluntarily abandoned by the parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.; Art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; Art. 391, secondo comma, cod. proc. civ. When parties accept a proposed settlement without requesting a decision, the appeal is deemed withdrawn and the proceedings are extinguished.
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uente DECRETO sul ricorso 8169-2024, proposto da VERDE FELICE, VERDE MARIA ASSUNTA, VERDE FRANCESCO, quali eredi di VERDE PASQUALE, rappresentati e difesi, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocato STEFANO PANNONE, elettivamente domiciliati presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata ricorrenti contro ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura rilasciata in calce al controricorso, dalle avvocate MANUELA MASSA, PATRIZIA CIACCI, CLEMENTINA PULLI, con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29 controricorrente Avverso la sentenza n. 1809 del 2023, pronunciata dal Tribunale di Nola e depositata il 29 novembre 2023, RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; -2 - questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese ( art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.), che devono essere dichiarate irripetibili, in forza della dichiarazione ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., richiamata nel ricorso per cassazione e ritualmente versata in atti;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio e dichiara irripetibili le spese del presente giudizio. Ro