Cassation appeal dismissed due to withdrawal; judgment extinguished and costs awarded to respondent.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory forty-day period following the proposal for settlement. The appellant, represented by counsel, had not exercised their right to demand a ruling, effectively waiving the appeal. Consequently, the judgment was declared void, and the appellant was ordered to pay the respondent's legal costs totaling 2,200 euros plus statutory interest.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; Art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.: Failure to request a decision within the prescribed period constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and an order for the appellant to bear the costs.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso 8697-2024, proposto da BRUNO AURELIO SALVATORE, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocato GIOVANNI PAOLO MARLETTA, con domicilio eletto presso il suo indirizzo PEC ricorrente contro CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura conferita in calce al controricorso, dall’avvocato RICCARDO BOLOGNESI, con domicilio eletto presso il suo studio, in ROMA, VIA CRESCENZIO, 38 controricorrente Avverso la sentenza n. 646 del 2023 della Corte d’appello di Messina, depositata il 4 ottobre 2023, RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese ( art. -2 - 391, secondo comma, cod. proc. civ.), che devono essere poste a carico della parte ricorrente,nella misura liquidata in dispositivo, alla stregua del valore della controversia e dell’attività processuale svolta;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio e condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge. Ro