Cassation appeal dismissed due to waiver; plaintiff failed to request decision within 40 days after proposal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished because the plaintiff failed to request a decision within the statutory 40-day period following the proposal for settlement. The material facts show the plaintiff, Gaeta Lorenzo, did not act within the timeframe mandated by the Civil Procedure Code after the proposal was communicated to both parties. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the plaintiff to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, primo comma; Art. 380-bis, secondo comma, primo periodo; Art. 391, secondo comma: Failure to request a decision within forty days after a proposal for settlement is deemed a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso 8174-2024, proposto da GAETA LORENZO, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocato GIORGIO BORRI, con domicilio eletto presso il suo indirizzo PEC ricorrente contro ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati ESTER ADA VITA SCIPLINO, ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29 controricorrente Avverso la sentenza n. 131 del 2024 della Corte d’appello di Firenze, depositata il 5 marzo 2024, RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese ( art. -2 - 391, secondo comma, cod. proc. civ.), che devono essere poste a carico della parte ricorrente,nella misura liquidata in dispositivo, alla stregua del valore della controversia e dell’attività processuale svolta;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio e condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 1.800,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge. R