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Decreto — n. 25985/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 25985/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 25985/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso 7413-2024, proposto da MISIANO ROSA DOMENICA, rappresentata e difesa, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocata SERAFINA CERAVOLO, con domicilio eletto presso il suo indirizzo PEC ricorrente contro ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati CARLA D’ALOISIO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA VITA SCIPLINO, con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29 controricorrente Avverso la sentenza n. 439 del 2023 della Corte d’appello di Torino, pronunciata il 12 ottobre 2023 e depositata il 20 ottobre 2023, RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 25985/2024 — snciv · Corte di Cassazione: 439 del 2023 della Corte d’appello di Torino, pronunciata il 12 ottobre 2023 e depositata il 20 ottobre 2023, RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;

Parole chiave

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istituto di previdenza riesame della rendita AI decisioni in materia di pensione di anzianità soppressione di prestazioni d'invalidità preavviso in materia di assicurazioni sociali estinzione delle prestazioni assicurative

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso 7413-2024, proposto da MISIANO ROSA DOMENICA, rappresentata e difesa, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocata SERAFINA CERAVOLO, con domicilio eletto presso il suo indirizzo PEC ricorrente contro ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati CARLA D’ALOISIO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA VITA SCIPLINO, con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29 controricorrente Avverso la sentenza n. 439 del 2023 della Corte d’appello di Torino, pronunciata il 12 ottobre 2023 e depositata il 20 ottobre 2023, RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;

CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese ( art. -2 - 391, secondo comma, cod. proc. civ.), che devono essere poste a carico della parte ricorrente,nella misura liquidata in dispositivo, alla stregua del valore della controversia e dell’attività processuale svolta;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio e condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge. R