Italian court dismisses appeal and orders costs when appellant fails to request judgment within deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory forty-day period. The appellant, representing a private individual against INPS, had previously lost at the appellate level but did not act to finalize the proceedings. Consequently, the court terminated the case and ordered the appellant to pay all litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.; Art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; Art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.: Failure to request a decision within the prescribed time limits results in the automatic extinction of the proceedings and the imposition of costs on the defaulting party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso 7077-2024, proposto da PACILEO GENNARO, rappresentato e difeso dall’avvocato MAURO CIMINO ricorrente contro ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), anche quale procuratore speciale della SOCIETÀ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS (S.C.C.I.) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso, in virtù di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati ANTONINO SGROI, ESTER ADA VITA SCIPLINO, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29 controricorrente Avverso la sentenza n. 312 del 2023 della Corte d’appello di Ancona, RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese ( art. -2 - 391, secondo comma, cod. proc. civ.), che devono essere poste a carico della parte ricorrente, alla stregua del valore della controversia e dell’attività processuale svolta;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio e condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge. R