Cassation court dismisses appeal as withdrawn by applicant after 40-day period without requesting decision.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal withdrawn because the applicant failed to request a decision within forty days of the proposal for settlement. The applicant, Nardino Potito Salvatore, had previously challenged a second-instance judgment against INPS regarding a social security decree. Consequently, the court extinguished the proceedings and ruled that litigation costs were non-recoverable.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, primo comma; Art. 380-bis, secondo comma, primo periodo; Art. 391, secondo comma; Art. 152 disp. att. cod. proc. civ.: Failure to request a decision within the statutory period following a proposal for settlement constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings and non-recoverable costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso 7324-2024, proposto da NARDINO POTITO SALVATORE, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocato GIOVANNI RUSSO ricorrente contro ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura conferita in calce al controricorso, dalle avvocate MANUELA MASSA, CLEMENTINA PULLI, PATRIZIA CIACCI, con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29 controricorrente Avverso la sentenza n. 1747 del 2023 della Corte d’appello di Bari RILEVATO CHEè stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese ( art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.), che devono essere dichiarate -2 - irripetibili, in considerazione della dichiarazione ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., vagliata nella sua ritualità dalla Corte d’appello nella pronuncia impugnata;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio e dichiara irripetibili le spese del presente giudizio. Roma, 3