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Ordinanza — n. 25969/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to double ratio decidendi and improper civil procedure grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25969/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the lower court's decision rested on two independent grounds: lack of documentary proof for the employment contract and failure to prove the impossibility of establishing a mathematical reserve. Since the judgment is based on a double ratio decidendi, attacking one ground renders the entire appeal devoid of interest. Consequently, the court rejected the appellant's arguments regarding the violation of civil procedure articles without examining the specific content of the disputed documents.

Regesto Legislator

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Art. 13, co. 5 l. n. 1338/62; Art. 115, 116 c.p.c.; In cases where a judgment rests on a double ratio decidendi, an attack on one ground renders the appeal inadmissible due to lack of interest, as the judgment remains valid on the other ground.

Parole chiave

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double ratio decidendi inadmissibility of appeal lack of interest documentary proof of contract mathematical reserve pension pensione di anzianità calcolo della pensione di invalidità indennità di anzianità

Disposizioni normative citate

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Art. 13, co. 5 l. n. 1338/62
Art. 111 Cost.
Art. 115 c.p.c.
Art. 116 c.p.c.
Art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 12372/06
Cass. S.U. 20867/20
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 2249-2018 proposto da: IANNIELLO PASQUALE LUCIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 2, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO MASSINI, rappresentato e difeso dall'avvocato MARIA GIOVANNA ICOLARO; -ricorrente - contro I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA SCIPLINO, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE; -controricorrente – nonchè contro IANNIELLO NICOLA, IANNIELLO MARIA, FERRARO MARIA LUISA, IANNIELLO MASSIMO, IANNIELLO PIERLUIGI, IANNIELLO Oggetto Costituzione rendita l. n.1338/62 R.G.N.2249/2018 Cron.

Rep. Ud.12/06/2024 CC ANNUNZIATA, IANNIELLO GIUSEPPINA; DE LUCIA MARIA, DE LUCIA ADRIANA nella qualità di eredi di IANNIELLO MASSIMINO; -intimati - avverso la sentenza n. 3906/2017 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 21/06/2017 R.G.N. 7207/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/06/2024 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO GNANI. RILEVATO CHE La Corte d’appello di Napoli confermava la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda di Ianniello Pasquale volta ad ottenere il ripristino della pensione di anzianità revocatagli dall’Inps e inizialmente erogata sul presupposto della costituzione di rendita vitalizia ex art.13 l. n.1338/62.

In particolare, Ianniello Pasquale aveva versato volontariamente i contributi per il periodo 1969-1972 durante il quale asseriva di aver lavorato presso l’impresa familiare del padre. Per quanto qui di rilievo, riteneva la Corte d’appello che non fosse stata data la prova scritta del contratto di lavoro per il periodo 1969-1972, avendo l’appellante prodotto solo tre certificazioni sostitutive di atto di notorietà. Aggiungeva la Corte che nemmeno l’appellante aveva dimostrato l’impossibilità di far valere la pretesa di costituzione della riserva matematica ai fini della rendita vitalizia nei confronti del proprio datore di lavoro.

Avverso la sentenza Ianniello Pasquale ricorre per due motivi. L’Inps resiste con controricorso.Rimanevano intimati Ianniello Nicola, Ianniello Maria, Ferraro Maria Luisa, Ianniello Massimo, Ianniello Pierluigi, Ianniello Annunziata, nonché De Lucia Mariae De Lucia Adriana eredi di Ianniello Massimino. All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. CONSIDERATO CHE Con il primo motivo di ricorso, Ianniello Pasquale deduce violazione e falsa applicazione dell’art.13, co.5 l. n.1338/62 e dell’art.111 Cost., per avere la Corte ritenuto la necessità di previa escussione del datore affinché sia questi a costituire la riserva matematica necessaria alla rendita vitalizia.

Con il secondo motivo di ricorso, Ianniello Pasquale deduce violazione e falsa applicazione degli artt.115 e 116 c.p.c. poiché la Corte aveva escluso la prova documentale del contratto di lavoro senza esaminare alcuni documenti prodotti. Il ricorso è inammissibile. La sentenza è basata su una duplice ratio decidendi , avendo statuito da un lato che mancava la prova documentale del contratto di lavoro e, dall’altro lato, che non era stata dimostrata l’impossibilità di far costituire al datore di lavoro la rendita vitalizia. In caso di pronuncia fondata su una doppia ratio decidendi, l’inammissibilità o l’infondatezza del motivo che investe una delle due ragioni decisorie, determina l’inammissibilità, per difetto di interesse, de i restanti motivi, atteso che anche se questi ultimi dovessero risultare fondati, non per questo potrebbe mai giungersi alla cassazione della sentenza impugnata, che rimarrebbe pur sempre ferma sulla base della ratio ritenuta corretta(Cass.12372/06).

Tanto premesso, poiché è inammissibile il secondo motivo di ricorso, diviene inammissibile anche il primo, per difetto di interesse. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile poiché nella sostanza censura il modo in cui il giudice di merito ha valutato il complesso del materiale istruttorio – in particolare quello documentale – prodotto dall’appellante. Tuttavia, una tale censura non è deducibile come violazione di legge degli artt.115 e 116 c.p.c., bensì nei soli limiti dell’art.360, co.1, n.5 c.p.c. (Cass. S.U. 20867/20).Il motivo non allega alcunché di specifico sulla ricorrenza dei presupposti previsti dall’art.360, co.1, n.5 c.p.c.:esso si limita a denunciare il mancato esame di alcuni documenti (certificazione del Centro Documentazione Caserma “Sirtori”, nota dell’Ufficio Militare di Leva, stato di famiglia), senza però specificarne il contenuto, e quindi i fatti storici in esso dichiarati, e senza nulla dedurre sulla decisività di tale contenuto in funzione della prova documental