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Ordinanza Interlocutoria — n. 25846/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal against public authority notice nullified due to improper notification venue requiring renewal.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 25846/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the notification of the cassation appeal null and void because it was sent to the district office rather than the General Office of the State. The appellants argued for the appeal's admissibility, but the Court applied established precedent mandating notification to the General Office for public authority cases. Consequently, the appeal was not accepted, and the case was remanded for a new notification procedure.

Regesto Legislator

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Art. 291 c.p.c.; When a cassation appeal against a public authority is notified to the district office instead of the General Office of the State, the notification is null and requires renewal.

Parole chiave

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cassation appeal public authority notification venue General Office of State nullity of notification remand for renewal procedural nullity ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 291 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. un., 15.1.2015, n. 608
Cass., sez. III, 22.8.2018, n. 20890
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 7597-2022 proposto da: BASTIANELLO ANNAMARIA, BALLIN VALENTINA, domiciliate in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentate e difes e dagli avvocati CLAUDIA CORNELIOe ENRICO CORNELIO ; -ricorrenti - contro AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE; -intimata - avverso la sentenza n. 64/2022 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 25/02/2022 R.G.N. 168/2020. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/05/2024 dal Consigliere Dott. FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI CASO. Oggetto Nullità della notifica del ricorso per cassazione R.G.N.7597/2022 Cron. Rep. Ud.16/05/2024 CC RILEVATOche:

1. con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Veneziadichiarava inammissibile l’appello proposto da Ballin Valentina e Bastianello Annamaria contro la sentenza del Tribunale della medesima sede n. 81/2020 nei confronti dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, condannando le appellanti al pagamento delle spese di giudizio, come liquidate, nonché al pagamento di altra indicata somma a titolo di responsabilità processuale aggravata, e ponendo a loro carico il c.d. raddoppio del contributo unificato;

2. avverso tale decisione Ballin Valentina e Bastianello Annamaria hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi;

3. nessuno si è costituito per l’amministrazione intimata; CONSIDERATOche:

1. il ricorso per cassazione risulta essere stato notificato in data 16.3.2022, a mezzo PEC, esclusivamente presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia (all’indirizzo ), la quale aveva rappresentato e difeso l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale in grado d’appello; né dett a amministrazione si è costituita in questa sede di legittimità;

2. secondo un consolidato orientamento di questa Corte, espresso anche a Sezioni Unite, in materia di ricorso per cassazione nei confronti della p.a. è nulla la notifica effettuata presso l’Avvocatura distrettuale anziché presso l’Avvocatura generale dello Stato, sicché ne è ammissibile la rinnovazione presso quest’ultima, ponendosi una diversa soluzione in contrato con il principio di ragionevole durata del processo (così Cass., sez. un., 15.1.2015, n. 608; e in termini, tra le altre, id., sez. III, 22.8.2018, n. 20890).

3. pertanto, dichiarata la nullità della notificazione del ricorso per cassazione (nella specie, non sanata dalla costituzione dell’autorità amministrativa intimata), giusta l’art.291 c.p.c., deve ordinarsi la rinnovazione della notifica del suddetto atto nel termine specificato in dispositivo, con rinvio della causa a nuovo ruolo;

P.Q.M.

La Corte dispone che sia rinnovata, a cura della parte ricorrente, la notifica del ricorso presso l’Avvocatura Generale dello Stato, entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, e rinvia la causa a nuov