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Decreto — n. 25843/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 25843/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 25843/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.28419/2020 R.G. proposto da : LORUSSO ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VALADIER 53, presso lo studio dell’avvocato ALLEGRA ROBERTO (LLGRRT51A08A029C) rappresentato e difeso dall'avvocato NAVACH MASSIMO (NVCMSM63C16A662R) -ricorrente- contro INPS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato PULLI CLEMENTINA (PLLCMN62C55E506T) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CIACCI PATRIZIA (CCCPRZ58P64F839R), MASSA MANUELA (MSSMNL71D43H501R) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n.543/2020 depositata il 14/05/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 25843/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : LORUSSO ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VALADIER 53, presso lo studio dell’avvocato ALLEGRA ROBERTO (LLGRRT51A08A029C) rappresentato e difeso dall'avvocato NAVACH MASSIMO (NVCMSM63C16A662R) -ricorrente- contro INPS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato PULLI CLEMENTINA (PLLCMN62C55E506T) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CIACCI PATRIZIA (CCCPRZ58P64F839R), MASSA MANUELA (MSSMNL71D43H501R) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n.543/2020 depositata il 14/05/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Parole chiave

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condono delle spese procedurali versamento dell'anticipo delle spese opposizione tardiva tardivo pagamento delle spese recupero delle spese esecutive censure procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.28419/2020 R.G. proposto da : LORUSSO ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VALADIER 53, presso lo studio dell’avvocato ALLEGRA ROBERTO (LLGRRT51A08A029C) rappresentato e difeso dall'avvocato NAVACH MASSIMO (NVCMSM63C16A662R) -ricorrente- contro INPS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato PULLI CLEMENTINA (PLLCMN62C55E506T) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CIACCI PATRIZIA (CCCPRZ58P64F839R), MASSA MANUELA (MSSMNL71D43H501R) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n.543/2020 depositata il 14/05/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 300 ,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di le