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Ordinanza Interlocutoria — n. 25841/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal notification to district office voided; renewal ordered at General State Bar per consolidated case law.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 25841/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court declared the notification of the cassation appeal null because it was sent only to the District Bar of Venice, which had previously defended the opposing authority. The appellants argued for the validity of this notification, but the Court applied a consolidated precedent requiring service at the General State Bar for appeals against public administration. Consequently, the notification was voided, and the case was remitted for a new notification at the correct address.

Regesto Legislator

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Art. 291 c.p.c.; When a cassation appeal against a public administration is notified to the District Bar of the State instead of the General State Bar, the notification is null and must be renewed at the General State Bar.

Parole chiave

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cassation appeal notification public administration appeal District Bar of State General State Bar nullity of notification renewal of act procedural nullity ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 291 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. un., 15.1.2015, n. 608
Cass., sez. III, 22.8.2018, n. 20890
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 15465-2023proposto da: BASTIANELLO ANNAMARIA, BALLIN VALENTINA, domiciliate in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentate e difes e d agli avvocatiENRICO CORNELIO e CLAUDIA CORNELIO ; -ricorrenti - contro AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE; -intimata - avverso la sentenza n. 701/2022 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 17/01/2023 R.G.N. 223/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/05/2024 dal Consigliere Dott. FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI CASO. Oggetto Nullità della notifica del ricorso per cassazione R.G.N. 15465 /202 3 Cron. Rep. Ud.16/05/2024 CC RILEVATOche:

1. con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Venezia rigettava l’appello principale originariamente proposto da Ballin Mario (cui erano subentrate BallinValentina e Bastianello Annamaria)contro la sentenza del Tribunale della medesima sede n. 157/2018; accoglieva l’appello incidentale proposto dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale avverso la stessa sentenza e, in riforma di quest’ultima, dichiarava inammissibile il ricorso proposto in primo grado da Ballin Mario; condannava le appellanti al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, come liquidate per ogni grado, e poneva a loro carico il cd. raddoppio del contributounificato;

2. avverso tale decisione Ballin Valentina e Bastianello Annamaria hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi;

3. nessuno si è costituito per l’amministrazione intimata; CONSIDERATOche:

1. il ricorso per cassazione risulta essere stato notificato in data 14.7.2023, a mezzo PEC, esclusivamente presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia (all’indirizzo ), la quale aveva rappresentato e difeso l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale in grado d’appello; né detta amministrazione si è costituita inquesta sede di legittimità;

2. secondo un consolidato orientamento di questa Corte, espresso anche a Sezioni Unite, in materia di ricorso per cassazione nei confronti della p.a. è nulla la notifica effettuata presso l’Avvocatura distrettuale anziché presso l’Avvocatura generale dello Stato, sicché ne è ammissibile la rinnovazione presso quest’ultima, ponendosi una diversa soluzione in contrato con il principio di ragionevole durata del processo (così Cass., sez. un., 15.1.2015, n. 608; e in termini, tra le altre, id., sez. III, 22.8.2018, n. 20890).

3. pertanto, dichiarata la nullità della notificazione del ricorso per cassazione (nella specie, non sanata dalla costituzione dell’autorità amministrativa intimata), giusta l’art.291 c.p.c., deve ordinarsi la rinnovazione della notifica del suddetto atto nel termine specificato in dispositivo, con rinvio della causa a nuovo ruolo;

P.Q.M.

La Corte dispone che sia rinnovata, a cura della parte ricorrente, la notifica del ricorso presso l’Avvocatura Generale dello Stato, entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, e rinvia la causa a n