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Decreto — n. 25782/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement offer within 40 days under Italian Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Decreto — n. 25782/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the statutory 40-day period. The appellant, Piazzolla Salvatore, did not request a decision on the settlement offer, while the respondent, INPS, maintained its position. Consequently, the court ruled that the silence constituted a renunciation of the appeal under Article 380-bis of the Civil Procedure Code.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to respond to a settlement proposal within forty days constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal extinction settlement proposal silence forty day period renunciation of appeal Italian Civil Procedure Code accollo delle spese procedurali ripetibili dell'avvocato risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno comunque compensate in ragione degli interventi chiarificatori successivi al deposito del ricorso;
art. 380-bis c.p
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.22638/2021 R.G. proposto da : PIAZZOLLA SALVATORE, elettivamente domiciliato in TRINITAPOLI VIA LIBERTA' 26/E, presso lo studio dell’avvocato DI FEO FRANCESCO (DFIFNC71P25L049B) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LIONETTI LOREDANA (LNTLDN74S54F952P) -ricorrente- INPS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato SGROI ANTONINO (SGRNNN60D29C351B) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati DE ROSE EMANUELE (DRSMNL70L12H501W), SCIPLINO ESTER ADA (SCPSRD66S47E974L), D'ALOISIO CARLA (DLSCRL71H57G482G) -resistente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n.95/2021 depositata il 26/02/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno comunque compensate in ragione degli interventi chiarificatori successivi al deposito del ricorso;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento;