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Decreto — n. 25778/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as withdrawn by the applicant under civil procedure rules.

Numero d'incarto Decreto — n. 25778/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal withdrawn and extinguished the proceedings because the applicant failed to request a decision within the statutory period. The applicant, Carmela Fagone, had filed a recourse against a lower court ruling regarding a decree from INPS but did not formally ask for judgment after being notified of the proposal to settle. Consequently, the court ruled that the withdrawal was deemed effective and terminated the case without addressing the merits of the dispute.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.; Art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; Art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.: When a party fails to request a decision within forty days of notification of a settlement proposal, the appeal is deemed withdrawn and the proceedings are extinguished.

Parole chiave

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appeal withdrawal statutory period procedural extinction settlement proposal civil procedure code proposta di giudizio preavviso in materia di assicurazioni sociali diritto di ottenere una decisione

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.
772 del 2023 della Corte d’appello di Catania, depositata il 10 luglio 2023 (RG 693/2021), RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod.
Art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.
civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;
Art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 391 cod. proc. civ
CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art.
art. 152 disp. att. cod. proc. civ
civ.), che possono essere integralmente compensate, in ragione dei recenti chiarimenti resi da questa Corte in ordine alla portata del principio di autosufficienza anche con riferimento alla dichiarazione presentata ai sensi dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ.;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso 760-2024, proposto da FAGONE CARMELA, rappresentata e difesa, in forza di procura conferita in calce al ricorso, dall’avvocato VINCENZA PIRRACCHIO, domiciliata presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEricorrente contro ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati MARIA PASSARELLI, MAURO SFERRAZZA, VINCENZO STUMPO, ed elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29 controricorrente Avverso la sentenza n. 772 del 2023 della Corte d’appello di Catania, depositata il 10 luglio 2023 (RG 693/2021), RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;

CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese ( art. -2 - 391, secondo comma, cod. proc. civ.), che possono essere integralmente compensate, in ragione dei recenti chiarimenti resi da questa Corte in ordine alla portata del principio di autosufficienza anche con riferimento alla dichiarazione presentata ai sensi dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ.;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio ecompensa le spese del presente giudizio. Roma, 25