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Decreto — n. 25760/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as withdrawn and orders appellant to pay litigation costs.

Numero d'incarto Decreto — n. 25760/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal withdrawn because the appellant failed to request a decision within the statutory forty-day period following the proposal for settlement. The appellant, Genaro Di Michele, had filed a civil appeal against a second-instance judgment involving the National Forensic Pension Fund and the Tax Agency. Consequently, the court extinguished the proceedings and ordered the appellant to reimburse the opposing party's litigation expenses totaling 2,200 euros.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, second comma, first paragraph of the Code of Civil Procedure; Art. 391, second comma of the Code of Civil Procedure: Failure to request a decision within the prescribed period constitutes a withdrawal of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.

Parole chiave

Generato dall'IA
withdrawal of appeal statutory time limit extinction of proceedings litigation costs Code of Civil Procedure settlement proposal reimbursement of expenses diritto a un difensore

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, first paragraph, cod. proc. civ.
357 del 2023 della Corte d’appello di Salerno, depositata il 7 luglio 2023 (RG 85/2021), RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod.
Art. 380-bis, second comma, first paragraph, cod. proc. civ.
357 del 2023 della Corte d’appello di Salerno, depositata il 7 luglio 2023 (RG 85/2021), RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod.
Art. 391, second comma, cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; -2 - questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 86 cod. proc. civ
uente DECRETO sul ricorso 617-2024, proposto da DI MICHELE GENNARO, che si avvale della facoltà dell’art. 86 cod. proc. civ.
art. 391 cod. proc. civ
CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; -2 - questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso 617-2024, proposto da DI MICHELE GENNARO, che si avvale della facoltà dell’art. 86 cod. proc. civ. ed è anche rappresentato e difeso, in forza di procura rilasciata a margine del ricorso per cassazione, dall’avvocato MARCO PISANO, ricorrente contro CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura conferita in calce al controricorso, dall’avvocato RICCARDO BOLOGNESI, presso lo studio del quale, in ROMA, VIA CRESCENZIO, 38, è elettivamente domiciliata -controricorrente - e AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE S.P.A., -intimata - Avverso la sentenza n. 357 del 2023 della Corte d’appello di Salerno, depositata il 7 luglio 2023 (RG 85/2021), RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;

CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; -2 - questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese ( art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.), che vanno liquidate a favore della parte controricorrente Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, nell’importo indicato in dispositivo, alla stregua del valore della controversia e dell’attività processuale svolta; non vi è luogo a provvedere sulle spese nel rapporto processuale con la parte che è rimasta intimata;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio e condanna il ricorrente a rifondere alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%e agli accessori di leg