Cassation appeal dismissed due to failure to respond to the court's proposal for case settlement within the statutory deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the Second Instance judgment in the INPS credit cartolization dispute extinguished. The appellant, Rapisardi Group Srl, failed to request a ruling on the court's proposal for case definition within the mandatory forty-day period. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights under the Civil Procedure Code, leading to the dismissal of the proceedings and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to the court's proposal for case definition within the prescribed term constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8067/2024 R.G. proposto da : RAPISARDI GROUP SRL, elettivamente domiciliato in CATANIA Via Milano 82, presso lo studio dell’avvocato RINALDI GIUSEPPE (RNLGPP57D15E602K) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro INPS, in proprio e quale procuratore speciale della SOCIETA’ di CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS (S.C.C.I.) S.p.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato DE ROSE EMANUELE (DRSMNL70L12H501W) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati SGROI ANTONINO (SGRNNN60D29C351B), SCIPLINO ESTER ADA (SCPSRD66S47E974L), D'ALOISIO CARLA (DLSCRL71H57G482G) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n.1129/2023 depositata il 31/10/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1250,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di le