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Decreto — n. 25721/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 25721/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Saracino Vincenza, had filed a recourse against a second-instance judgment from Bari without subsequently acting to advance the proceedings. The court ruled that the lapse of time constituted a tacit renunciation of the appeal under the Civil Procedure Code.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is deemed withdrawn and the proceedings extinguished if the appellant fails to request a decision within forty days of the notification of the proposal for settlement.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal statutory time limit tacit renunciation procedural extinction Civil Procedure Code condono delle spese procedurali deducibilità delle spese esenzione dal pagamento dei contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
Art. 152 disp. att. cod. proc. civ.
civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, sussistendo le condizioni per l’esonero, ex art. 152 disp.att.cod.proc.civ., già valutate, quanto alla loro ritualità, dalla Corte di appello.
art. 380-bis c.p
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, sussistendo le condizioni per l’esonero, ex art.
art. 152 disp.att.cod.proc.civ
civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, sussistendo le condizioni per l’esonero, ex art. 152 disp.att.cod.proc.civ., già valutate, quanto alla loro ritualità, dalla Corte di appello.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4688/2021 R.G. proposto da : SARACINO VINCENZA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati LIONETTI LIDIA (LNTLDI75T55F952R), DI FEO STEFANO (DFISFN75M19B915R), LIONETTI LOREDANA (LNTLDN74S54F952P) -ricorrente- INPS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato MARITATO LELIO (MRTLLE64B22D390K) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati DE ROSE EMANUELE (DRSMNL70L12H501W), CORETTI ANTONIETTA (CRTNNT58D53L117B), D'ALOISIO CARLA (DLSCRL71H57G482G), SGROI ANTONINO (SGRNNN60D29C351B) -resistente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n.1014/2020 depositata il 28/07/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, sussistendo le condizioni per l’esonero, ex art. 152 disp.att.cod.proc.civ., già valutate, quanto alla loro ritualità, dalla Corte di appello.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così