Cassation appeal dismissed due to failure to respond to the court's proposal for case settlement within the statutory deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the respondent failed to request a decision on the court's proposal for settlement within forty days. The procedural outcome was a formal declaration of the case's extinction under Article 380-bis and 391 of the Code of Civil Procedure. The court ruled that the silence of the party constituted a waiver of the right to continue the litigation, thereby terminating the proceedings without a substantive review of the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to respond to the court's proposal for settlement within the prescribed period constitutes a waiver of the right to appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2256/2021 R.G. proposto da : INPS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato DE ROSE EMANUELE (DRSMNL70L12H501W) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati D'ALOISIO CARLA (DLSCRL71H57G482G), SGROI ANTONINO (SGRNNN60D29C351B), CORETTI ANTONIETTA (CRTNNT58D53L117B), MARITATO LELIO (MRTLLE64B22D390K) -ricorrente- contro LONGOBARDI SILVANA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GARGIONE GIANCARLO (GRGGCR54H18G447J) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SALERNO n.248/2020 depositata il 10/07/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate in ragione del consolidarsi dell'orientamento sopra ribadito in tempi successivi all'introduzione del presente giudizio;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procediment