Cassation appeal dismissed due to non-compliance with the 40-day response deadline under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond to the court's proposal for case settlement within the statutory 40-day period. The appellant, Scarpati, challenged an appellate judgment against INPS but did not act within the required timeframe. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights, extinguishing the proceedings and ordering the mutual compensation of litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to the court's proposal for settlement within forty days constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings and the mutual compensation of costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8826/2024 R.G. proposto da : SCARPATI GIULIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LATINA 33, presso lo studio dell’avvocato MURINEDDU FEDERICA (MRNFRC75C52A192R) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro INPS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato PREDEN SERGIO (PRDSRG72L16H501O) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati PATTERI ANTONELLA (PTTNNL60E49D665K), CARCAVALLO LIDIA (CRCLDI68C66F839U), GIANNICO GIUSEPPINA (GNNGPP70B67D883T) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.3703/2023 depositata il 07/11/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate in ragione della complessità delle questioni dibattute e del recente consolidarsi della giurisprudenza di questa Corte;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento; Co