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Decreto — n. 25714/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 25714/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the proposal of settlement. The appellant, Storelli Antonio, did not act to preserve the right to a ruling on the merits of the case against INPS. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to treat the silence as a formal renunciation of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, c.p.c.: Silence by the appellant within forty days of the proposal of settlement constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal extinction statutory time limit proposed settlement appellant renunciation Code of Civil Procedure ripetibili dell'avvocato spese di assistenza calcolo delle prestazioni complementari

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
Art. 152, disp. att. cod. proc. civ.
civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, sussistendo le condizioni di cui all’art. 152 disp.att.cod.proc.civ.;
art. 380-bis c.p
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, sussistendo le condizioni di cui all’art.
art. 152 disp.att.cod.proc.civ
civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, sussistendo le condizioni di cui all’art. 152 disp.att.cod.proc.civ.;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19121/2021 R.G. proposto da : STORELLI ANTONIO, elettivamente domiciliato in TRINITAPOLI Via Libertà 26/E, presso lo studio dell’avvocato DI FEO FRANCESCO (DFIFNC71P25L049B) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LIONETTI LOREDANA (LNTLDN74S54F952P) -ricorrente- INPS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato SGROI ANTONINO (SGRNNN60D29C351B) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati DE ROSE EMANUELE (DRSMNL70L12H501W), SCIPLINO ESTER ADA (SCPSRD66S47E974L), D'ALOISIO CARLA (DLSCRL71H57G482G) -resistente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n.2006/2020 depositata il 30/12/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, sussistendo le condizioni di cui all’art. 152 disp.att.cod.proc.civ.;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così