Court dismisses public employee's claim against new health authority due to lack of successor liability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Carmina Bianco's appeal against the Regional Health Authority of Matera regarding her public employment contract. Bianco argued that the new authority should bear liability for the contract's expiration, but the court found no legal basis for such succession. The decision relied on regional laws establishing that pre-existing debts remained with the Region, not the newly formed health entities.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 36 d.lgs. n. 165/2001; Art. 6 comma 6 l. Regione Basilicata n. 12/2008: The court holds that specific regional provisions regarding liquidation management exclude the immediate extinction of prior labor relations, thereby denying successor liability to newly established health authorities for pre-existing contractual terms.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 37418-2019 proposto da: BIANCO CARMINA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato NICOLETTA ANTONIETTA DONADIO; -ricorrente - contro A.S.M. - AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA, in persona del Direttore legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI 30, presso ALFREDO PLACIDI, rappresentata e difesa dall'avvocato ROBERTO DIGIROLAMO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 120/2019 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 25/10/2019 R.G.N. 252/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/04/2024 dal Consigliere Dott.
NICOLA DE MARINIS; il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARIO FRESA ha depositato conclusioni scritte. Oggetto ALTRE IPOTESI PUBBLICO IMPIEGO R.G.N.37418/2019 Cron. Rep. Ud.05/04/2024 CC RILEVATO - che, con sentenza del 25 ottobre 20 19, la Corte d'Appello di Potenza, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Matera, rigettava la domanda proposta da Carmina Bianco nei confronti dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera, avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità per contrasto con l’art. 36, d.lgs. n. 165/2001 della clausola appositiva del termine al contratto con il quale la Bianco era stata assunta quale ausiliario specializzato di categoria A ai sensi dell’art.31 CCNI 21.9.2001, con durata dal 26.2.2008 al 25.8.2008 poi prorogata al 25.11.2008; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto il difetto di legittimazione passiva dell’Azienda Sanitaria di Matera per essersi il rapporto di lavoro svolto integralmente alle dipendenze dell’Azienda USL n. 5 di Montalbano Ionico poi confluita sì nell’Azienda Sanitaria Locale di Matera ma senza subentrare nei rapporti delle soppresse UU.SS.LL. per avere la Regione Basilicata previsto che i crediti e i debiti preesistenti alla data di entrata in funzione delle nuove aziende sanitarie restavano in capo alla Regione stessa attraverso la gestione liquidatoria assegnata per un anno a commissari liquidatori nominati ad hoc e proseguita con affidamento ai direttori generali delle nuove aziende sanitarie e che, successivamente al subentro previsto a far data dall’1.1.2009, nessun rapporto derivante dalla gestione liquidatoria delle UU.SS.LL. preesistenti poteva essere posto a carico delle nuove aziende sanitarie; - che per la cassazione d i tale decisione ricorre la Bianco, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, l’Azienda Sanitaria Locale di Matera; - che il Procuratore Generale ha depositato la sua requisitoria, concludendo per il rigetto del ricorso;
CONSIDERATO - che, con l’unico motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 2112 c.c., 31 d.lgs. n. 165/2001 e 6, comma 6, l. Regione Basilicata n. 12/2008, lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale per essersi questa discostata dal principio per cui, in ipotesi di nullità del termine finale apposto al contratto di lavoro, il rapporto sarebbe in atto de iure anche se non de facto, con imputazione al soggetto che per effetto dell’intervenuto fenomeno successorio, è subentrato nella titolarità del medesimo; - che il motivo risulta infondato alla luce dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr.
Cass. n. 11723/2021 ma già Cass. n. 29665/2017), secondo cui la previsione di gestioni stralcio ai fini della liquidazione dei pregressi rapporti di debito/credito facenti capo alle soppresse U.SS.LL. testimonia dell’inconfigurabilità dell’estinzione immediata delle stesse, escludendo, come del resto sancito dalla stessa legge regionale, l’invocata successione in universum ius a carico delle nuove aziende sanitarie; - che il ricorso va, dunque, rigettato con attribuzione delle speseliquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.500,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrent e dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto tanto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Ro