Cassation appeal dismissed for procedural inadmissibility due to late filing of the appeal against the appellate court judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the filing deadline had already expired when the petition was submitted. The appellant, Maria Distefano, challenged an appellate court ruling that upheld the municipality's claim for a specific administrative role, citing violations of public administration and civil procedure laws. The court rejected the substantive arguments entirely, ruling that the procedural defect of late submission rendered the appeal procedurally impossible to hear.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 369 comma 1 c.p.c.; Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.: A cassation appeal is inadmissible if the filing deadline has expired at the time of deposit, regardless of the merits of the alleged violations of law.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4634/2019 R.G. proposto da : DISTEFANO MARIA, domiciliata ex art.366 comma secondo cod. proc. civ. presso la PEC degli avvocati BARONE GAETANO e BARONE ANGELA che larappresenta no e difend ono -ricorrente- contro COMUNE CHIARAMONTE GULFI, in persona del Sindaco pro tempore -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n. 927/2018 pubblicatail 06/11/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/09/2024 dal Consigliere FABRIZIO GANDINI. FATTI DI CAUSA 1. La Corte d’appello di Catania, con la sentenza n.927/2018 pubblicata il 06/11/2018, ha accolto il gravame proposto dal Comune di Chiaramonte Gulfi (d’ora innanzi: il Comune) nella controversia con Maria Distefano.
2. La controversia ha per oggetto la pretesa al conferimento della funzione apicale dell’area risorse umane del Comune.
3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la Distefano, affidato a due motivi. Il Comune è rimasto intimato. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt.50 e 109 del d.lgs. n.267/2000, dell’art.25 del d.lgs. n.150/2009, dell’art.15 del CCNL comparto enti locali del 2004, degli artt.26, 27 e 31 del regolamento di organizzazione degli uffici e servizi del Comune, degli artt.28, 31 e 35 dello statuto del Comune, in relazione all’art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.; nullità della sentenza ex art.132 n.4 cod. proc. civ. in riferimento all’art.360 comma primo n.4 cod. proc. civ.; omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio con riferimento all’art.360 comma primo n.5 cod. proc. civ..
2. Con il secondo motivo lamenta la violazione degli artt.112 e 113 cod. proc. civ. in riferimento all’art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.
3. In via pregiudiziale deve dichiararsi la improcedibilità del ricorso ex art.369 comma primo cod. proc. civ..
4. Il ricorso per cassazione è stato notificato — per mezzo di posta elettronica certificata — in data 21/01/2019 (data della ricevuta di avvenuta conferma) ed è stato depositato il 13/02/2019, quando il termine previsto dalla disposizione citata era già spirato (scadenza: 11/02/2019). Nulla sulle spese poiché il Comune è rimasto intimato. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
dichiara improcedibile il ricorso. Nulla per le spese. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di