Cassation appeal dismissed due to non-compliance with the 40-day response deadline under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the INPS failed to respond to the proposed settlement within the statutory 40-day period. The parties had agreed to a settlement proposal, but the INPS did not request a ruling on the matter within the required timeframe. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and the proceedings terminated without a substantive decision on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to a proposed settlement within forty days results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23454/2020 R.G. proposto da : INPS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato LELIO MARITATO che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CARLA D'ALOISIO ANTONINO SGROI, ANTONIETTA CORETTI , EMANUELE DE ROSE -ricorrente- contro AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FLAMINIA 195, presso lo studio dell’avvocato SERGIO VACIRCA, rappresentat a e difes a dall'avvocato GIUSEPPE FERRARO -controricorrente- nonchè contro UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II, elettivamente domiciliata in ROMA VIA EDOARDO JENNER 49, presso lo studio dell’avvocato ANGELO ABIGNENTE che l a rappresenta e difende -controricorrente- MONTICELLI ANTONELLA - intimata - avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n.6772/2019 depositata il 08/01/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate fra le parti per le medesime ragioni indicate da Cass.
S.U. n. 18753/2023, pubblicata successivamente al deposito del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Compensafra le parti delle spese del giudizio di legittimità Così deciso in Roma,il 14/0