Decreto — n. 25504/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sul ricorso iscritto al n.976/2024 R.G. proposto da : MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro ESPOSITO SALVATORE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRO MENOTTI 24, presso lo studio dell’avvocato CAPONETTI PIETRO che lo rappresenta e difende unitamente all’Avv. CAPONETTI LUCA -controricorrente/ricorrente incidentale - avverso la SENTENZA n. 2989/2023 emessa dalla CORTE D'APPELLO ROMA il 26/09/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 25504/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.976/2024 R.G. proposto da : MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro ESPOSITO SALVATORE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRO MENOTTI 24, presso lo studio dell’avvocato CAPONETTI PIETRO che lo rappresenta e difende unitamente all’Avv. CAPONETTI LUCA -controricorrente/ricorrente incidentale - avverso la SENTENZA n. 2989/2023 emessa dalla CORTE D'APPELLO ROMA il 26/09/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente principale e il ricorrente incidentale abbiano chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate attesa la reciproca soccombenza nel grado;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento.