Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, a local health authority, had not responded to the court's proposal for case closure, while the respondent, a private individual, argued for the dismissal of the appeal. The court ruled that the silence of the appellant constituted a formal renunciation of the right to appeal under the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for case closure within forty days constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.18740/2020 R.G. proposto da : AZIENDA SANITARIA LOCALE DI FROSINONE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BASENTO 37, presso lo studio dell’avvocato DI TOMASSI NICOLA che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro QUADRINI GABRIELLA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PIETRO ROMANO, 33, presso lo studio dell’avvocato DE ANGELIS RAFFAELLA rappresentato e difeso dall'avvocato TOMASSO GIUSEPPE -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 3230/2019 emessa dalla CORTE D'APPELLO ROMA il 16/11/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatarioavv. Giuseppe Tomas