Cassation appeal dismissed due to formal withdrawal; procedural extinction applies under civil procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal extinguished following the appellant's formal withdrawal before the chamber session. Gianluca Gagliardi had initially filed a challenge against a tax authority decision but subsequently renounced the appeal via a ritualized act. The court ruled that this unilateral withdrawal legally terminates the proceedings without requiring the opposing party's acceptance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 cod. proc. civ.; The withdrawal of a cassation appeal constitutes a unilateral act that extinguishes the proceedings upon ritualized submission before the chamber session.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
rma dichiarata incostituzionale non può trovare applicazione sin dalla relativa pronuncia e che la fattispecie in esame esula del tutto dalla disciplina del recesso;
5. per la cassazione di tale sentenza Gianluca Gagliardi ha proposto ricorso sulla base di quattro motivi, cui l’Agenzia delle Entrate si è opposta con controricorso;
6. in data 29 agosto 2024 Gianluca Gagliardi ha rinunciato al ricorso con atto ritualmente sottoscritto ed in pari data ha notificato tale atto alla controparte. CONSIDERATO CHE 1. l’intervenuta rinuncia al ricorso, ritualmente formulata ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ. comporta l’estinzione del processo ex art. 391 cod. proc. civ.;
2. la rinuncia è rituale, in quanto è intervenuta prima dell’adunanza camerale (art. 390, secondo comma, cod. proc. civ.),è stata sottoscritta dal ricorrente e dal difensoremunito di procura speciale e d è stata notificata al procuratore della controparte in data 29.8.2024;
3. la rinuncia al ricorso per cassazione è un atto unilaterale che non esige, per la sua operatività, l’accettazione della controparte;
4. va pertanto dichiarata l’estinzione del giudizio di legittimità (art. 391 cod. proc. civ.);
5. le spese del giudizio di cassazione possono essere integralmente compensate, in considerazione de ll’avvenuto consolidamento in epoca successiva al deposito del ricorso della giurisprudenza di legittimità sulle questioni trattate;
6. la declaratoria di estinzione esime dall’applicazione dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 202, n. 115; PQM La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e compensa le spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte Sup