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Decreto — n. 25320/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 25320/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 25320/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8574/2024 R.G. proposto da : PICCARDO ANDREA, elettivamente domiciliato in GENOVA PIAZZA DELLA VITTORIA 14/18, presso lo studio dell’avvocato STORACE ISIDE (STRSDI57D41D969Y) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro LUBRANI MULTISERVICES S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE QUATTRO FONTANE N. 156, presso lo studio dell’avvocato GENOVESI GIANEMILIO (GNVGML67M31D969L) che lo rappresenta e difende controricorrente - ricorrente incidentale - avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO GENOVA n.168/2023 depositata il 30/09/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 25320/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che le part i abbia no chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ i ricorsi de bbano intendersi rinunciat i e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali a carico del ricorrente principale, che vanno liquidate come in dispositivo , nulla dovendosi disporre sulle spese del ricorrente incidentale, il cui ricorso è stato dichiarato inefficace in conseguenza della inammissibilità del ricorso principale (v.

Parole chiave

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ricorso effettivo compensazione nel fallimento restituzione di prestazioni complementari indigenza processuale non provata reddito ipotetico da invalido condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
156, presso lo studio dell’avvocato GENOVESI GIANEMILIO (GNVGML67M31D969L) che lo rappresenta e difende controricorrente - ricorrente incidentale - avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO GENOVA n.168/2023 depositata il 30/09/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ i ricorsi de bbano intendersi rinunciat i e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8574/2024 R.G. proposto da : PICCARDO ANDREA, elettivamente domiciliato in GENOVA PIAZZA DELLA VITTORIA 14/18, presso lo studio dell’avvocato STORACE ISIDE (STRSDI57D41D969Y) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro LUBRANI MULTISERVICES S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE QUATTRO FONTANE N. 156, presso lo studio dell’avvocato GENOVESI GIANEMILIO (GNVGML67M31D969L) che lo rappresenta e difende controricorrente - ricorrente incidentale - avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO GENOVA n.168/2023 depositata il 30/09/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che le part i abbia no chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ i ricorsi de bbano intendersi rinunciat i e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali a carico del ricorrente principale, che vanno liquidate come in dispositivo , nulla dovendosi disporre sulle spese del ricorrente incidentale, il cui ricorso è stato dichiarato inefficace in conseguenza della inammissibilità del ricorso principale (v.

Cass. n. 33733 del 2023; n. 15220 del 2018).

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente principale al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2. 152,50 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.