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Decreto — n. 25294/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to waiver after 40 days of silence on proposed settlement.

Numero d'incarto Decreto — n. 25294/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to a proposed settlement within the statutory 40-day period. The appellant, Fonderico Anna, had filed a recourse against a second-instance judgment from Florence regarding an educational decree, while the Ministry of Education represented the respondent. The court ruled that silence on the settlement proposal constituted a formal waiver of the right to pursue the appeal under civil procedure law.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Silence on a proposed settlement within forty days constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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waiver by silence proposed settlement extinction of proceedings cassation appeal statutory time limit spese di difesa anticipo delle spese diritto a un difensore

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
487/2019 emessa dalla CORTE D'APPELLO FIRENZE il 04/06/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
487/2019 emessa dalla CORTE D'APPELLO FIRENZE il 04/06/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.36763/2019 R.G. proposto da : FONDERICO ANNA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SISTINA 121, presso lo studio dell’avvocato CORRIAS LUCENTE GIOVANNA, rappresentato e difeso dagli avvocati RUSSO STEFANO, ABBAMONTE ORAZIO, CICCARELLI GUIDO -ricorrente- contro MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 487/2019 emessa dalla CORTE D'APPELLO FIRENZE il 04/06/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate, sia per la complessità della questione, sia perché gli arresti di legittimità sul tema del contendere sono successivi alla proposizione del ricorso per cassazione;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procediment