Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing case extinction under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal. The appellant, represented by Benassi and Mete, challenged a lower court ruling against INPS but did not act within the statutory timeframe. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to dismiss the case and ordered the parties to offset their litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within forty days following a proposal for case termination results in the automatic extinction of the cassation appeal.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.470/2024 R.G. proposto da : BENASSI STEFANO, METE MARCO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA LATINA 33, presso lo studio dell’avvocato MURINEDDU FEDERICA (MRNFRC75C52A192R) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro INPS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato PREDEN SERGIO (PRDSRG72L16H501O) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CARCAVALLO LIDIA (CRCLDI68C66F839U), GIANNICO GIUSEPPINA (GNNGPP70B67D883T), PATTERI ANTONELLA (PTTNNL60E49D665K) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.2585/2023 depositata il 20/06/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate in ragione della complessità delle questioni dibattute e del recente consolidarsi della giurisprudenza di questa Corte;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento; Co