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Decreto — n. 25268/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond within 40 days, causing procedural extinction of the case.

Numero d'incarto Decreto — n. 25268/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the respondent failed to respond to the proposed settlement within the statutory 40-day period. The appellant, Bennai Bouchra, had filed a request for settlement, but the opposing party, INPS, did not contest it in time. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, extinguishing the proceedings without further substantive review.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, cod. proc. civ.: Failure to respond to a proposed settlement within forty days results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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procedural extinction deemed withdrawal settlement proposal statutory time limit cassation appeal dismissal condono delle spese procedurali spese di gratuito patrocinio spese legate all'invalidità

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, cod. proc. civ.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
Art. 152, disp. att. cod. proc. civ.
civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, sussistendo le condizioni di esonero ex art. 152 disp.att.cod.proc.civ.
art. 380-bis c.p
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, sussistendo le condizioni di esonero ex art.
art. 152 disp.att.cod.proc.civ
civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, sussistendo le condizioni di esonero ex art. 152 disp.att.cod.proc.civ.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.32964/2019 R.G. proposto da : BENNAI BOUCHRAe DI PAOLA MARIA elettivamente domiciliat e in ROMA VIA DEL MONTE OPPIO 5, presso lo studio dell’avvocato PASCUCCI FRANCESCO (PSCFNC77P05A783V) che le rappresenta e difende unitamente agli avvocati LIONETTI LOREDANA (LNTLDN74S54F952P), DI BIASE FABRIZIO (DBSFRZ76A28H926S) -ricorrenti- INPS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato MARITATO LELIO (MRTLLE64B22D390K) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CORETTI ANTONIETTA (CRTNNT58D53L117B), D'ALOISIO CARLA (DLSCRL71H57G482G), DE ROSE EMANUELE (DRSMNL70L12H501W), SGROI ANTONINO (SGRNNN60D29C351B) -resistente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n.719/2019 depositata il 26/04/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, sussistendo le condizioni di esonero ex art. 152 disp.att.cod.proc.civ. già valutate, nella loro ritualità, dal giudice di merito.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Cos