Cassation court dismisses appeal due to client's withdrawal, extinguishing proceedings without further costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the proceedings extinguished following the client's formal withdrawal of the appeal. Although the client had argued for reinstatement of an indefinite-term contract and unpaid wages based on contract nullity, the opposing party accepted the withdrawal. Consequently, the court applied Article 390 of the Code of Civil Procedure to terminate the case without ordering additional unified contribution fees.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.c.; Art. 380-bis c.p.c.: The withdrawal of the appeal by the appellant extinguishes the proceedings, and no further unified contribution is due to the appellant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 24716-2020 proposto da: DI PAOLO RODOLFO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AGRI 1, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO NAPPI, rappresentato e difeso dall'avvocato PIERLUIGI D'ANTONIO; -ricorrente - contro FLORENCE MULTIMEDIA S.R.L. UNIPERSONALE ora Silfi - Società Illuminazione Firenze e servizi Smart City S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO V. EMANUELE II n.18, presso lo studio dell'avvocato EUGENIO PELOSI (STUDIO GREZ ASSOCIATI SRL), che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 785/2019 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 23/03/2020 R.G.N. 435/2018;
Oggetto Estinzione giudizio per rinuncia R.G.N.24716/2020 Cron. Rep. Ud.15/05/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/05/2024 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE. RILEVATO CHE 1. Rodolfo Di Paolo, giornalista professionista che aveva sottoscritto il 15.7.2013 un contratto di lavoro a progetto (più volte prorogato e venuto a scadenza il 14.2.2015) con Florence Multimedia srl, ha adito il Tribunale di Firenze per chiedere l’accertamento della natura effettivamente subordinata del rapporto, la natura di licenziamento verbale della cessazione e il proprio diritto alla ricostituzione della relazione negoziale con inquadramento come redattore oltre 30 mesi secondo le declaratorie del CNLG, oltre alla condanna della società al pagamento delle differenze retributive derivanti dal dovuto inquadramento, quantificate in euro 58.494,78.
2. L’adito Tribunale, con sentenza non definitiva del 12.12.2017, ha ritenuto applicabile la disciplina del lavoro a progetto e non quello del lavoro giornalistico; ha rilevato che il Di Paolo aveva svolto attività diverse da quelle previste nel contratto a progetto e ha dichiarato la sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata con obbligo della società di riassegnare il Di Paolo alle mansioni di tele giornalista con meno di 24 mesi di attività lavorativa nel settore giornalistico. Con sentenza definitiva, poi, il primo giudice ha quantificato le differenze retributive dovute in euro 3.438,45.
3. La Corte di appello di Firenze, con sentenza n. 785/2019, in parziale riforma delle pronunce impugnate, ha dichiarato la nullità del contratto inter-partes e delle relative proroghe e ha respinto le ulteriori domande proposte dal Di Paolo.
4. I giudici di seconde cure hanno precisato che:
a) la questione della inapplicabilità nella specie delle disposizioni sul lavoro a progetto, in ragione della natura di società in house della Florence Multimedia srl, era nuova ed estranea al contraddittorio;
b) era rilevante, invece, sebbene non proposta in primo grado, la problematica della conversione del rapporto in uno a tempo indeterminato per la dedotta nullità del contratto in quanto si trattava di questione valutabile ex officio;
c) l’art. 18 del D.l. n. 112/2008, applicabile ratione temporis, vietava per le società in house la possibilità di assumere senza una selezione pubblica per cui alla nullità dei contratti non poteva seguire il ripristino della funzionalità del rapporto all’esito della sua cessazione;
d) l’accertamento della nullità del contratto (e delle successive proroghe), per contrasto con norma imperativa (art. 18 citato), escludeva la debenza delle differenze retributive non avendo, peraltro, il lavoratore avanzato le sue pretese ex art. 2126 cc.
5. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione Rodolfo Di Paolo affidato a due motivi cui ha resistito con controricorso la Florence Multimedia srl Unipersonale.
6. Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc. CONSIDERATO CHE 1. I motivi possono essere così sintetizzati.
2. Con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n.3 cpc, la violazione e falsa applicazione dell’art. 18 commi 1 e 2 del D.l. n. 112/2008 conv. in legge n. 133/2008, in relazione agli artt. 35 co. 3 e 3 co. 2 D.lgs. n. 165/2001 nonché la violazione dell’art. 19 del D.lgs. n. 175/2016. Si deduce che erroneamente la Corte territoriale ha dichiarato la nullità del contratto di collaborazione coordinata a progetto e delle relative proroghe per contrasto con l’art. 18 D.l. n. 112/2008 in quanto la Florence Multimedia srl Unipersonale era una società in house che non era classificabile tra le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 co. 2 D.lgs. n. 165/2001 e che, anche qualora fosse applicabile il suddetto art. 18, la Corte distrettuale erroneamente non aveva rilevato che l’assunzione del Di Paolo era intervenuta a seguito di selezione pubblica, in conformità con il precetto della disposizione.
3. Con il secondo motivo si censura, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n.3 cpc, la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 437 cpc, per non avere la Corte territoriale riconosciuto ad esso lavoratore le dovute differenze retributive a seguito della rilevata nullità del contratto. Si obietta che, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte di merito, la domanda ex art. 2116 cc era contenuta in quella più ampia avente ad oggetto il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, fondata sui medesimi fatti costitutivi già compresi nel thema decidendum.
4. Nelle more del giudizio è stata depositata dichiarazione di rinuncia al ricorso in cassazione da parte di Rodolfo Di Paolo.
5. Tale atto risulta accettato dalla controricorrente.
6. Sussistono, pertanto, le condizioni previste dall’art. 390 cpc perché venga dichiarata l’estinzione del processo, nulla disponendo in ordine alle spese processuali ex art. 391 comma quarto cpc.
7. Non sussistono, invece, i presupposti per la condanna al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, per la ricorrente, atteso che il DPR n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, fa riferimento ai soli esiti di rigetto o inammissibilità, non anche a quello di estinzione (Cass. n. 3688/2016; Cass. n. 23175/15). PQM La Corte dichiara estinto