Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The appellant, Provenzano, challenged an INPS decree regarding social security benefits but remained silent after the procedural offer was communicated. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to treat the silence as a waiver, terminating the proceedings and ordering cost compensation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Silence by the appellant after the court's proposal for judgment constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.26762/2021 R.G. proposto da : PROVENZANO CARLO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato ANGELOZZI GIOVANNI (NGLGNN42M05C632G) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro INPS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato CIACCI PATRIZIA (CCCPRZ58P64F839R) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati PULLI CLEMENTINA (PLLCMN62C55E506T), MASSA MANUELA (MSSMNL71D43H501R) -controricorrente- avverso DECRETO di TRIBUNALE ROMA n.12151/2020 depositata il 16/07/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate come in dispositivo, in ragione degli interventi chiarificatori sulle questioni controverse in epoca successiva e/o prossima al deposito del ricorso;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento;