Cassation appeal dismissed because internal res judicata on contract clauses bars re-examination of calculation methods.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal, ruling that the internal res judicata principle prevents re-examination of the calculation methods for an indemnity. Although the appellant contested the specific calculation, the court found that the underlying legal basis for applying the collective agreement clauses to the employment relationship was already established and consolidated. Consequently, the court held that the appeal could not reopen the entire issue despite the specific focus on the calculation mechanics.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, co. 1, lett. 1 c.p.c.; Art. 360, co. 1, lett. 2 c.p.c.: Internal res judicata attaches to the sequence of fact, norm, and effect; an appeal challenging only the effect (calculation) while confirming the legal premise consolidates the entire issue, barring a new review of the relationship's nature.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
ipio consolidato, «il giudicato interno non si determina sul fatto ma su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza rappresentata da fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell'ambito della controversia, sicché l'appello motivato con riguardo ad uno soltanto degli elementi di quella statuizione riapre la cognizione sull'intera questione che essa identifica, così espandendo nuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame» (orientamento costante, su cui, da ultimo, v.
Cass, 19 ottobre 2022, n. 30728); tuttavia, qui la contestazione dell’effetto (le modalità di calcolo dell’indennità) si basa sulla conferma del presupposto giuridico (l’applicazione al rapporto proprio di quel CCNL e CIRL o almeno di quella clausola, oltre che l’esistenza di legittimazione passiva di Arif, mai messa in discussione), il che consolida questi ultimi e quanto, in punto di situazioni sostanziali, ne deriva e cioè l’applicazione al rapporto di lavoro del ricorrente, con effetti verso Arif, di quelle clausole sull’indennità chilometrica; tali aspetti, come detto di diritto sostanziale, hanno una loro autonomia idonea al giudicato e pertanto, stante quanto riferisce la Corte d’Appello sul contenuto del gravame, quest’ultimo non è tale da rimetterli in discussione, né il ricorso per cassazione contiene elementi che, con riferimento al contenuto dell’appello, consentano di opinare diversamente; vale a dire che l’applicazione di quelle clausole della contrattazione al rapporto di lavoro oggetto di causa, con conseguenza verso Arif, sono effetti non posti in discussione – con il formarsi del giudicato – dalle contestazioni riguardanti le modalità di calcolo di quanto consegue a quelle stesse clausole; ne deriva che non può trovare accoglimento il richiamo al principio iura novit curiao un riesame in sede di legittimità della natura del rapporto, per ricondurlo ad un rapporto regolato solo dal d. lgs. n. 165 del 2001 e dai CCNL da esso disciplinati, o dell’applicabilità ad esso di quelle clausole; su tale premessa, i motivi del ricorso per cassazione vengono sostanzialmente a perdere della loro base logica necessaria, perché il giudicato interno non permette di invertire in sede di legittimità i termini di una questione ormai consolidatasi sul punto dell’applicabilità di quelle clausole al rapporto oggetto di causa; il tema non è dunque qui quello dei contratti sottoposti alla contrattazione di diritto privato nel settore irriguo e forestale, che questa S.C. ha ritenuto legittimamente esistenti presso ARIF (Cass.24 aprile 2023, n. 10811), ma non può essere ormai neppure quello della natura del rapporto e degli effetti per il personale distaccato dalla Regione, resta ndo assorbito anche il richiamo all’art. 12, co. 2 lett.
c) della L. Regionale n. 3 del 2010, in quanto tutto ciò non può superare il vincolo del giudicato interno di cui si è detto;
3. ne deriva il rigetto del ricorso, con regolazione delle spese secondo soccombenza delle spese del grado;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 3.800,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso a norma del cit. art. 13,