Cassation appeal dismissed due to non-compliance with the 40-day response deadline under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond within the mandatory 40-day period. The appellant, Iannarelli, filed a request for decision but did not formally request a ruling within the statutory timeframe. Consequently, the court applied Article 380-bis to deem the appeal withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within forty days results in the deemed withdrawal of the cassation appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.12991/2019 R.G. proposto da : IANNARELLI GIANFRANCO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LAURA MANTEGAZZA,24, presso lo studio dell’avvocato MARCO GARDIN, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO PACIFICO NICHIL -ricorrente- contro AZIENDA SANITARIA LOCALE BRINDISI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GIUSEPPE GIOACCHINO BELLI N. 36, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO CARLUCCIO , rappresentat a e difes a dall'avvocato SIMONA SOLIDORO -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO LECCE n.1111/2018 depositata il 19/10/2018 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge Così deciso in Roma,il 14/09/20