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Decreto — n. 25066/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to respond within 40 days under Art. 380-bis c.p.c.

Numero d'incarto Decreto — n. 25066/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Esposito Acciarini, had lodged an appeal against a lower court ruling regarding tax recovery proceedings but did not act to preserve the case. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to treat the silence as a formal renunciation of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: Silence by the appellant within forty days of the proposal for judgment constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal statutory time limit silence as renunciation extinction of proceedings Code of Civil Procedure spese di difesa difesa d'ufficio sostegno finanziario

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391 cod. proc. civ.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4584/2024 R.G. proposto da : ESPOSITO ACCIARINI MAURIZIO, rappresentato e difeso dall’avvocato MAURIZIO ESPOSITO ACCIARINI -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATERISCOSSIONE -intimata- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende -resistente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.2541/2023 depositata il 17/07/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, poiché l’Agenzia è rimasta intimata ed il Ministero ha depositato unicamente memoria di costituzione, senza svolgere attività difensiva

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 14/09/2024 I