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Decreto — n. 25065/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 25065/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 25065/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11449/2023 R.G. proposto da : VOLPATO MARIA, CORAK KARMEN, elettivamente domiciliate in ROMA CIRCONVALLAZIONE CLODIA 5, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE PIO TORCICOLLO che l e rappresenta e difende -ricorrenti- contro MINISTERO DELLA CULTURA domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n.626/2022 depositata il 14/11/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 25065/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che possono essere compensate in ragione della complessità della questione giuridica sulla quale questa Corte ha pronunciato successivamente al deposito del ricorso.

Parole chiave

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esame di cassazione rimborso delle spese revisione di una decisione ripetibili dell'avvocato anticipo delle spese spese di difesa

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11449/2023 R.G. proposto da : VOLPATO MARIA, CORAK KARMEN, elettivamente domiciliate in ROMA CIRCONVALLAZIONE CLODIA 5, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE PIO TORCICOLLO che l e rappresenta e difende -ricorrenti- contro MINISTERO DELLA CULTURA domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n.626/2022 depositata il 14/11/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che possono essere compensate in ragione della complessità della questione giuridica sulla quale questa Corte ha pronunciato successivamente al deposito del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Compensa fra le parti le spese del giudizio di legittimità Così deciso in Roma,il 14/09/2024