Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal against the Venice Court of Appeal's judgment extinguished because the appellant failed to request a ruling within the statutory 40-day period. The appellant, Mariano Annunziata, did not act to preserve the case while the opposing party, the Ministry of Culture, remained silent. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to treat the silence as a formal withdrawal of the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Silence by the appellant after the 40-day period following the proposal for judgment termination constitutes a formal renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3094/2023 R.G. proposto da : MARIANO ANNUNZIATA, elettivamente domiciliato in ROMA CIRCONVALLAZIONE CLODIA 5, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE PIO TORCICOLLO che l a rappresenta e difende -ricorrente- contro MINISTERO DELLA CULTURA, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n.267/2022 depositata il 19/07/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che possono essere compensate in ragione della complessità della questione giuridica sulla quale questa Corte ha pronunciato successivamente al deposito del ricorso
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Compensa fra le parti le spese del giudizio di legittimità Così deciso in Roma,il 14/09/2024