Cassation appeal dismissed due to waiver after 40 days of inactivity by the appellant. The court declared the appeal extinguished under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within 40 days of the proposed judgment notification. The appellants, represented by an attorney, challenged a lower court's sentence against the Ministry of Culture but remained silent on the procedural proposal. The court ruled that this silence constituted a waiver under Article 380-bis, leading to the dismissal of the appeal and compensation of costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: Silence by the appellant on the proposed judgment within the statutory period constitutes a waiver, extinguishing the cassation appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3077/2023 R.G. proposto da : RUSSO DOMENICO, EMANUELE SARA, MONTALDO DANILO, CELADIN ANTONELLA, BIGHIN FRANCESCO, SANTINON FEDERICA, DAVI' MARIA ANGELA, COSENTINO ALFONSO, BARELLA SERENELLA, DI MARCO GIUSEPPE, MENEGAZZO ELISABETTA, elettivamente domiciliati in ROMA CIRCONVALLAZIONE CLODIA 5, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE PIO TORCICOLLO che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro MINISTERO DELLA CULTURA, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n.265/2022 depositata il 18/07/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che le spese possono essere integralmente compensate in ragione della complessità della questione giuridica sulla quale questa Corte ha pronunciato successivamente alla notifica del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Compensa le spese del giudizio di legittimità Così deciso in Roma,il 14/09/2