Cassation appeal dismissed due to non-compliance with the 40-day response deadline under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond within the mandatory 40-day period. The appellant, Sergio Marzano, filed a request for judgment against the Sanitary Service of Brindisi but did not act within the statutory timeframe. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to respond to the proposal for judgment within forty days constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.12992/2019 R.G. proposto da : MARZANO SERGIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MANTEGAZZA,24, presso lo studio dell’avvocato MARCO GARDIN rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO PACIFICO NICHIL -ricorrente- contro AZIENDA SANITARIA LOCALE BRINDISI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CARDINALE GARAMPI, 195, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO CARLUCCIO, rappresentat a e difes a dall'avvocato SIMONA SOLIDORO -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO LECCE n.1118/2018 depositata il 19/10/2018 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 14/09/2