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Decreto — n. 25034/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 25034/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, PRAINO CONCETTA, had filed a decree against INPS but remained silent after the court proposed a settlement under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court ruled that the silence constituted a formal renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings without further substantive review.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: Silence by the appellant after the court proposes a decision under Article 380-bis constitutes a formal renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal statutory time limit court proposed settlement extinction of proceedings Code of Civil Procedure rimborso delle spese deducibilità delle spese ripetibili

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391 cod. proc. civ.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, avendo il giudice del merito già valutato, nella sua ritualità, la sussistenza delle condizioni di esonero ex art.
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, avendo il giudice del merito già valutato, nella sua ritualità, la sussistenza delle condizioni di esonero ex art.
art. 152 disp.att.cod.proc.civ
civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, avendo il giudice del merito già valutato, nella sua ritualità, la sussistenza delle condizioni di esonero ex art. 152 disp.att.cod.proc.civ.;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.32167/2020 R.G. proposto da : PRAINO CONCETTA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato DE MARCO FRANCESCA (DMRFNC60S66D086Z) -ricorrente- contro INPS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato SGROI ANTONINO (SGRNNN60D29C351B) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARITATO LELIO (MRTLLE64B22D390K), CORETTI ANTONIETTA (CRTNNT58D53L117B), D'ALOISIO CARLA (DLSCRL71H57G482G), DE ROSE EMANUELE (DRSMNL70L12H501W) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANZARO n.536/2020 depositata il 17/06/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, avendo il giudice del merito già valutato, nella sua ritualità, la sussistenza delle condizioni di esonero ex art. 152 disp.att.cod.proc.civ.;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.