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Decreto — n. 25009/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond to court's proposal for case termination within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 25009/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against the Second Instance judgment extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposal for case definition within the statutory 40-day period. The appellant, Laura Giuliani, represented by her counsel, did not request a decision on the termination proposal, whereas the opposing parties, including INPS and Poste Italiane, had already accepted the settlement. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, leading to the extinction of the proceedings and the imposition of costs on the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to respond to the court's proposal for case definition within forty days constitutes a waiver, resulting in the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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waiver of appeal case definition proposal extinction of proceedings statutory time limit costs allocation spese di esecuzione anticipo delle spese diritto al risarcimento danni

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21327/2020 R.G. proposto da : GIULIANI LAURA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA MAGLIANA N. 255, presso lo studio dell’avvocato GIACOBINI GIULIANO rappresentata e difes a dall'avvocato DE FRANCESCO ALFREDO -ricorrente- contro ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA V. CESARE BECCARIA 29, presso l’ufficio dell’avvocato MARINUZZI DARIO) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro GESTIONE COMMISSARIALE FONDO BUONUSCITA PER I LAVORATORI DI POSTE ITALIANE SPA, elettivamente domiciliatain ROMA VIA FULCIERI PAOLUCCI DE' CALBOLI 5, presso lo studio dell’avvocato BUZZELLI DARIO che la rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro POSTE ITALIANE SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE EUROPA 190, presso lo studio dell’avvocato URSINO ANNA MARIA ROSARIA che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MURGIA MARIA DANIELA -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.3846/2019 depositata il 25/10/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge Così deciso