Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement offer within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the statutory 40-day period. The appellant, representing a national pension fund, challenged a lower court judgment against several individuals but remained silent after the settlement offer was communicated. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights under the Civil Procedure Code, resulting in the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to a settlement proposal within forty days constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the opposing party.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.22991/2019 R.G. proposto da : CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANTONIO BERTOLONI 44/46, presso lo studio dell’avvocato PERSIANI MATTIA (PRSMTT32A19H501Z) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BERETTA GIOVANNI (BRTGNN68S23B157H) -ricorrente- contro DETTOLI GIOVANNI FEDERICO, GARAU GIANCARLO, RONCHAIL PAOLA, elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato BOER PAOLO (BROPLA34H29L407F) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati TORTONESE MARIO (TRTMRA51H06L219T), BOER ALBERTO (BROLRT70C26G337I) -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TORINO n.44/2019 depositata il 24/01/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di l