Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period. The appellant, Canesi Fabio, had not responded to the court's proposal for case definition, while the respondent, INPS, argued for the dismissal based on procedural silence. The court ruled that the lack of a timely request constituted a renunciation of the appeal under the Civil Procedure Code. Consequently, the proceedings were terminated and procedural costs were offset between the parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed period constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings and the offset of procedural costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.30058/2019 R.G. proposto da : CANESI FABIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 58, presso lo studio dell’avvocato BOMBOI SAVINA (BMBSVN64B44H501B) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati GOLDA CARLO (GLDCRL64S30D969K), COSSU BRUNO (CSSBRN39S11F205F) -ricorrente- contro INPS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato MARITATO LELIO (MRTLLE64B22D390K) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati DE ROSE EMANUELE (DRSMNL70L12H501W), D'ALOISIO CARLA (DLSCRL71H57G482G), SGROI ANTONINO (SGRNNN60D29C351B) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO GENOVA n.155/2019 depositata il 03/04/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate in ragione dei recenti interventi della Corte sulla questione controversa.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procediment