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Decreto — n. 24965/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 24965/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 24965/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24469/2019 R.G. proposto da : INPS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato PULLI CLEMENTINA (PLLCMN62C55E506T) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CIACCI PATRIZIA (CCCPRZ58P64F839R), MASSA MANUELA (MSSMNL71D43H501R) -ricorrente- contro AZIENDA SANITARIA LOCALE LATINA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LIVORNO 6, presso lo studio dell’avvocato STUDIO DS E ASSOCIATI (-) rappresentato e difeso dall'avvocato VALLERIANI MASSIMO (VLLMSM61D26E472W) -controricorrente- nonchè contro ALLEGRI FABIO-intimato- avverso DECRETO di TRIBUNALE LATINA n.3906/2016 depositata il 12/03/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 24965/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate, nei confronti della parte controricorrente, per la novità delle questioni trattate all'epoca della proposizione del ricorso.

Parole chiave

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spese di difesa spese giustificate dall'uso commerciale spese susseguenti anticipo delle spese spese inutili nuove allegazioni di diritto

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24469/2019 R.G. proposto da : INPS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato PULLI CLEMENTINA (PLLCMN62C55E506T) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CIACCI PATRIZIA (CCCPRZ58P64F839R), MASSA MANUELA (MSSMNL71D43H501R) -ricorrente- contro AZIENDA SANITARIA LOCALE LATINA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LIVORNO 6, presso lo studio dell’avvocato STUDIO DS E ASSOCIATI (-) rappresentato e difeso dall'avvocato VALLERIANI MASSIMO (VLLMSM61D26E472W) -controricorrente- nonchè contro ALLEGRI FABIO-intimato- avverso DECRETO di TRIBUNALE LATINA n.3906/2016 depositata il 12/03/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate, nei confronti della parte controricorrente, per la novità delle questioni trattate all'epoca della proposizione del ricorso.

Nulla deve provvedersi in relazione alla parte intimata in difetto di attività difensiva.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedi