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Decreto — n. 24963/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 24963/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Mastinu Pietro Paolo, challenged a lower court judgment against Equitalia Sud SpA and INPS, but remained silent after the deadline passed. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to treat the silence as a formal renunciation of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: Silence by the appellant after the expiration of the forty-day period for requesting a decision constitutes a formal renunciation, leading to the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal extinction statutory time limit formal renunciation Code of Civil Procedure silence as waiver azione diretta contro l'assicuratore reticenza assicurativa decisione giustificata dell'assicuratore

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391 cod. proc. civ.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U. n. 7514 del 2022
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2801/2019 R.G. proposto da : MASTINU PIETRO PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PO 24, presso lo studio dell’avvocato GUIDI BUFFARINI GUIDO (GDBGDU61H01H501A) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro EQUITALIA SUD SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro INPS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato SGROI ANTONINO (SGRNNN60D29C351B) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati D'ALOISIO CARLA (DLSCRL71H57G482G), MARITATO LELIO (MRTLLE64B22D390K), DE ROSE EMANUELE (DRSMNL70L12H501W), SCIPLINO ESTER ADA(SCPSRD66S47E974L), MATANO GIUSEPPE (MTNGPP58C28H501S) -resistente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.1896/2018 depositata il 09/07/2018 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo l’INPS svolto sostanziale attività difensiva e dovendo ritenersi che nei riguardi della concessionaria la notificazione dell'impugnazione sia stata effettuata solo permera litis denuntiatio (arg. ex Cass.

S.U. n. 7514 del 2022).

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazi