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Sentenza — n. 24953/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of specific periods and proper legal action against INPS.

Numero d'incarto Sentenza — n. 24953/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible due to grave procedural defects in the plaintiff's request. The worker failed to specify the exact periods for which contribution coverage was sought and did not properly frame the legal action against the INPS. Consequently, the court rejected the claim because the specific periods were missing and the debt belonged to an absent employer.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 2116 c.c.: The appeal is inadmissible if the appellant fails to specify the precise periods for which contribution coverage is requested and does not properly frame the legal action against the social security institution.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific periods contribution coverage INPS liability procedural defect rendita d'invalidità della previdenza professionale disoccupazione imputabile a colpa dell'assicurato mantenimento della previdenza

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.c.
Art. 2116 c.c.
Art. 2114 c.c.
27 r.d. 636 del 39
Il secondo motivo deduce violazione dell’articolo 2116 c.c.e 27 r.d. 636 del 39 nonché 23 d.l.
23 d.l. 267 del 72
636 del 39 nonché 23 d.l. 267 del 72, per avere la corte territoriale ritenuto l’inopponibilità nei confronti dell’Inps della sentenza tra datore e lavoratore che aveva dichiarato nullo il termine apposto al rapporto di lavoro.
DPR n.115/02, art. 13
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.
articolo 2116 c.c
Con sentenza del 12.6.19 la corte d’appello di Lecce ha confermato la sentenza del tribunale della stessa sede, che aveva rigettato la domanda del lavoratore in epigrafe volta all’accertamento del diritto ex articolo 2116 c.c.

Giurisprudenza citata

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Sez. L, Sentenza n. 701 del 09/01/2024
Sez. L, Sentenza n. 6722 del 10/03/2021
669765 – 01, e Sez. L, Sentenza n. 6722 del 10/03/2021, Rv.
Sez. L, Sentenza n. 23116 del 10/12/2004
660964 -02), in relazione peraltro a debito che è del datore di lavoro, soggetto qui non evocato in giudizio, e per periodi rispetto ai quali i contributi risultano comunque prescritti (e dunque non più oggetto di pagamento possibile: Sez. L, Sentenza n. 23116 del 10/12/2004, Rv.
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Testo completo

iato la seguente SENTENZA sul ricorso24289-2019proposto da: CORTESE LUCA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLEMILIZIE n. 108, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRA GULLO, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE MAGARAGGIA, UMBERTO MAGARAGGIA; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 519/2019 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 12/06/2019 R.G.N. 7/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza Oggetto R.G.N.24289/2019 Cron.

Rep. Ud.15/05/2024 PU del 15/05/2024 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA' che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'Avvocato ANTONINO SGROI. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con sentenza del 12.6.19 la corte d’appello di Lecce ha confermato la sentenza del tribunale della stessa sede, che aveva rigettato la domanda del lavoratore in epigrafe volta all’accertamento del diritto ex articolo 2116 c.c. alla contribuzione assicurativa, con condanna dell’Inps alla regolarizzazione del periodo relativo alla prosecuzione di rapporto di lavoro oltre il termine illegittimamente apposto.

2. In particolare, la corte territoriale ha ritenuto che dall’invocato principio di automaticità delle prestazioni non derivava il diritto alla regolarizzazione (ossia al pagamento dei contributi) e che anzi l’automaticità rilevava per il conseguimento delle prestazioni previdenziali nonostante l’omissione contributiva.

3. Avverso tale sentenza ricorre il lavoratore per tre motivi, cui resiste l’Inps con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Il primo motivo deduce violazione degli articoli 2116 e 2114 c.c., per avere ritenuto la corte territoriale che l’automaticità riguarda solo le prestazioni e non anche la contribuzione.

5. Il secondo motivo deduce violazione dell’articolo 2116 c.c.e 27 r.d. 636 del 39 nonché 23 d.l. 267 del 72, per avere la corte territoriale ritenuto l’inopponibilità nei confronti dell’Inps della sentenza tra datore e lavoratore che aveva dichiarato nullo il termine apposto al rapporto di lavoro.

6. Il terzo motivo deduce violazione delle norme da ultimo richiamate, per avere la corte territoriale trascurato il principio generale relativo alla tutela della contribuzione desumibile dalle norme in materia ed in particolare dalle norme relative alle procedure concorsuali.

7. I motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione.

8. Il ricorso è gravemente carente in quanto, al di là delle oggettive difficoltà di comprensione delle ragioni dell’impugnazione e, più a monte, della pretesa azionata, nessun elemento di valutazione è dato dalla parte in ordine agli specifici periodi per i quali si chiede l’accertamento dell’omissione contributiva e, soprattutto, del tipo di azione che la parte vuole esercitare nei confronti dell’ente previdenziale, posto che il lavoratore sembra chiedere nei confronti di questo il riconoscimento di copertura contributiva (peraltro già esclusa in linea generale da Sez. L - , Sentenza n. 701 del 09/01/2024, Rv. 669765 – 01, e Sez. L, Sentenza n. 6722 del 10/03/2021, Rv. 660964 -02), in relazione peraltro a debito che è del datore di lavoro, soggetto qui non evocato in giudizio, e per periodi rispetto ai quali i contributi risultano comunque prescritti (e dunque non più oggetto di pagamento possibile: Sez. L, Sentenza n. 23116 del 10/12/2004, Rv. 579258 - 01) , mentre non risulta esperita azione risarcitoria di alcun tipo.

9. Spese secondo soccombenza.

10. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 3000 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così dec