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Ordinanza — n. 24815/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses INPS appeal, allowing pensioner's claim to calculate AGO contributions in separate management.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24815/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the INPS's appeal against a lower court ruling that allowed a pensioner to calculate contributions from the AGO management within their separate management pension. The pensioner argued for a specific start date based on the request for cumulation, while INPS contended otherwise. The court ruled that the pension must commence from the date the request to include AGO contributions was made, not the statutory age, thereby overturning the lower court's application of this principle.

Regesto Legislator

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Art. 3 D.M. 282/1996; Art. 6 L. 155/1981: In cases of old-age pension under separate management with the inclusion of AGO contributions, the pension's start date is determined by the request for cumulation, not the first day following the attainment of pensionable age.

Parole chiave

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separate management pension AGO contributions cumulation pension start date D.M. 282/1996 INPS appeal dismissal pension liquidation rules contributory period calculation calcolo della rendita di vecchiaia

Disposizioni normative citate

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Art. 3 D.M. 282 del 1996
Tale facoltà è in linea con le previsioni del Dm 282 del 1996, che all’art. 3 consente all’assicurato iscritto alla gestione separata di far valere al fine della liquidazione di un’unica pensione a carico della gestione anche i contributi previdenziali accreditati nella gestione AGO.
Art. 6 L. 155 del 1981
282 del 1996, oltre che dell'art. 6 della l.
Art. 1 co. 7 e 20 l. 335/95
Ud.16/05/2024 CC RITENUTO CHE: Con la sentenza impugnata indicata in epigrafe, la corte d’appello ha riconosciuto il diritto del lavoratore ivi indicato al ricalcolo della pensione di vecchiaia a decorrere dalla data di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi nella gestione separata ex art. 1 co.
Art. 1 co. 3 legge n. 243/04
335/95, con applicazione della clausola di salvaguardia ex art. 1 co. 3 legge n. 243/04 e 24 co.
24 co. 3 d.l. 201/11 conv. L. 214/11
243/04 e 24 co. 3 d.l. 201/11 conv. L. 214/11.

Giurisprudenza citata

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Sez. L, Sentenza n. 30256 del 14/10/2022
Sez. L, Ordinanza n. 21361 del 2021
665781 –01; Sez. L, Ordinanza n. 21361 del 2021; Sez.
Sez. L, Ordinanza n. 30689 del 2023
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 21277-2019 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO PREDEN, LUIGI CALIULO, LIDIA CARCAVALLO, ANTONELLA PATTERI; -ricorrente - contro DELL'ORO PIERGIORGIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AGRI 1, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO NAPPI, che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 664/2018 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 08/01/2019 R.G.N. 124/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/05/2024 dal Consigliere Dott.

FRANCESCO BUFFA. Oggetto R.G.N.21277/2019 Cron. Rep. Ud.16/05/2024 CC RITENUTO CHE: Con la sentenza impugnata indicata in epigrafe, la corte d’appello ha riconosciuto il diritto del lavoratore ivi indicato al ricalcolo della pensione di vecchiaia a decorrere dalla data di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi nella gestione separata ex art. 1 co. 7 e 20 l. 335/95, con applicazione della clausola di salvaguardia ex art. 1 co. 3 legge n. 243/04 e 24 co. 3 d.l. 201/11 conv. L. 214/11. Avverso tale sentenza ricorre l’INPS per un motivo, cui resiste il pensionato con controricorso.

Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. CONSIDERATO CHE: Il motivo di ricorso deduce violazione dell’articolo 3 del D.M. 282 del 1996, per avere la corte territoriale ritenuto che la pensione potesse decorrere a carico della gestione separata con computo dei contributi versati nell’AGO ma con decorrenza anteriore rispetto alla relativa domanda. Il ricorso è fondato. Occorre premettere in fatto che è pacifico che il lavoratore in epigrafe, pur avendo maturato i requisiti anagrafici e contributivi secondo le regole della gestione separata cui era iscritto, solo dopo diversi anni ha chiesto la pensione, invocando il cumulo dei contributi maturati in diversa gestione (nella specie, l’AGO).

Tale facoltà è in linea con le previsioni del Dm 282 del 1996, che all’art. 3 consente all’assicurato iscritto alla gestione separata di far valere al fine della liquidazione di un’unica pensione a carico della gestione anche i contributi previdenziali accreditati nella gestione AGO. In tale contesto, la decisione di ottenere la pensione a carico della gestione separata convogliando i contributi di altre gestioni non può che segnare il momento nel quale decorre la pensione a carico della gestione separata nell’unica pensione commisurata al coacervo dei contributi; invero, il montante contributivo composto dai contributi versati in origine nella gestione separata e da quelli versati nell’AGO e poi computati nella gestione separata si è potuto formare solo all’esito della apposita domanda effettuata dal pensionato, sicché la pensione non può che decorrere dalla data in cui l’assicurato si è avvalso della facoltà di computare i contributi maturati nell’AGO nella gestione separata a carico della quale veniva richiesta per la prima volta la pensione.

Questa Corte ha già affermato, del resto (Sez. L - , Sentenza n. 30256 del 14/10/2022 (Rv. 665781 –01; Sez. L, Ordinanza n. 21361 del 2021; Sez. L, Ordinanza n. 30689 del 2023), che, in tema di pensione di vecchiaia a carico della gestione separata, il momento di decorrenza del trattamento pensionistico, in caso di avvalimento da parte dell'assicurato della facoltà di vedersi computati, nella predetta gestione, anche i contributi versati nell'assicurazione generale obbligatoria, non va individuato nel primo giorno del mese successivo al compimento dell'età pensionabile, ma in quello di presentazione della domanda di opzione, ai sensi dell'art. 3 del d.m. n. 282 del 1996, oltre che dell'art. 6 della l. n. 155 del 1981, atteso che solo da tale data detta contribuzione può costituire parte dell'ammontare contributivo necessario per la liquidazione della pensione richiesta.

La sentenza impugnata che non si è attenuta al detto principio va dunque cassata con rinvio alla stessa corte d’appello in diversa composizione per un nuovo esame ed anche per le spese del giudizio di legittimità. p.q.m. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla stessa corte d’appello in diversa composizione per un nuovo esame ed anche per le sp