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Sentenza — n. 24791/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court partially allows appeal regarding contributory regularization, remanding case while dismissing other arguments.

Numero d'incarto Sentenza — n. 24791/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation partially accepted the appeal filed by the partners and heirs of Kosma 86 snc against the lower court's judgment. While the lower court had recognized the subordinate nature of the employment relationship and awarded severance pay, the Court found the first ground of complaint valid due to the absence of the INPS representative at the hearing. Consequently, the judgment was quashed on this specific point and remanded to a different judge, whereas the remaining complaints were rejected as inadmissible or improper.

Regesto Legislator

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Art. 111 c.p.c.; Art. 360 c.p.c.: The Court of Cassation may quash a judgment if the lower court failed to summon the INPS for contributory regularization proceedings, but it cannot re-evaluate the factual findings regarding the nature of the employment relationship or the calculation of severance pay.

Parole chiave

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contributory regularization INPS summons subordinate relationship severance pay remand to different judge inadmissible appeal labor law attività sottoposta a contribuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 111 c.p.c.
e 115 c.p.c., art. 111 Cost, per motivazione apparente e contrasto tra affermazioni inconciliabili su un fatto decisivo.
Art. 24 Cost.
Art. 2909 c.c.
111 c.p.c., 24 cost., art. 2909 c.c. in ordine alla condanna alla regolarizzazione contributiva e previdenziale.
Art. 2120 c.c.
4)-Con la quarta censura è dedotta la violazione dell’art. 2120 c.c. in ordine al calcolo del TFR, contestando la correttezza dei calcoli.
Art. 112 c.p.c.
5)Con ultimo motivo è denunciata la violazione dell’art. 112 c.p.c. e degli accordi in sede di contrattazione collettiva (art.
Art. 360 c.p.c.
Questa Corte ha chiarito che in tema di ricorso percassazione, la valutazione effettuata dal giudice di merito sulle risultanze dellaCTU e viziata da errore di percezione ècensurabile con la revocazione ordinaria se l'errore attiene ad un fatto non controverso, mentre è sindacabile ai sensi dell'art. 360, n.
Art. 383 c.p.c.
La Corte accoglie il primo motivo e rigetta nel resto il ricorso; cassa la sentenza con riguardo al motivo accolto eai sensi dell’art. 383 c.p.c., rinvia la causa al tribunale di Roma in persona di diverso magistrato.
D.P.R. n. 115/2002
artt. 111 c.p
RAGIONI DELLA DECISIONE 1)-Con il primo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 111 c.p.c., 24 cost., art.
art. 2909 c.c
111 c.p.c., 24 cost., art. 2909 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 16056/2016
Cass. n. 29404/2017
Cass. n. 19293/2018
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Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso 35820-2019 proposto da: FERRERA LORETO, IERARDI MONICA, DI PIETRO SERGIO, AMARILLI ELISABETTA nella qualità di soci ed eredi della KOSMA 86 di DI PIETRO, IERARDI C. snc, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MONTAIONE 48, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO RIVELLINI, che li rappresenta e difende; -ricorrenti - contro BELLUCCI ADRIANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 76, presso lo studio dell'avvocato CRISTINA FUSCO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ELISABETTA NARDONE; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2448/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 23/09/2019 R.G.N. 4876/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/07/2024 dal Consigliere Dott.

MARGHERITA MARIA LEONE; Oggetto R.G.N.35820/2019 Cron. Rep. Ud.04/07/2024 PU udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARMELO CELENTANO che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo e rigetto del resto; udito l'avvocato FRANCESCO RIVELLINI; udito l'avvocato ELISABETTA NARDONE. FATTI DI CAUSA La Corte di appello di Roma aveva accolto il ricorso di Adriano Bellucci avverso la decisione con cui il Tribunale locale aveva rigettato la sua domanda, proposta nei confronti di Sergio Di Pietro, Loreto Ferrera, Monica Ierardi, Elisabetta Amarilli,(degli attuali ricorrenti), quali soci ed eredi di Di Pietro Ierardi, titolare della Kosma 86 snc di Di Pietro Ierardi e C.,domanda diretta al riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti e alla condanna al pagamnto delle differenze retributive così maturate.

La Crte d’appello aveva accertato la sussistenza di un vincolo di subordinazione sulla base delle testimonianze rese e aveva poi riconosciutocome dovute le somme di € 10.630,55 a titolo di TFR. Aveva invece escluso somme ad altro titolo (lavoro straordinario, ferie, ROL). La Corte aveva anche condannato gli appellati in solido alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale per l’intera durata del rapporto di lavoro. Avverso detta decisione gli eredi-soci proponevano ricorso ulteriormente illustratocon successiva memoria, cui resisteva con controricorso il Bellucci.

La causa, originariamente assegnata alla trattazione in camera di consiglio, era rimessa alla pubblica udienza. La Procura Generale concludeva per l’accoglimento del primo motivo di censura ed il complessivo rigetto delle ulteriori censure. RAGIONI DELLA DECISIONE 1)-Con il primo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 111 c.p.c., 24 cost., art. 2909 c.c. in ordine alla condanna alla regolarizzazione contributiva e previdenziale. I ricorrenti si dolgono della condanna alla regolarizzazione in questione, pronunciata in assenza in giudizio dell’Inps.

Il tema della posizione contributiva del lavoratore e del suo interesse a vederla tutelata è stato oggetto di diverse pronunce di questa Corte di legittimità. È stato chiarito che l'interesse del lavoratore al versamento dei contributi previdenziali di cui sia stato omesso il pagamento integra un diritto soggettivo alla posizione assicurativa, che non si identifica con il diritto spettante all'Istituto previdenziale di riscuotere il proprio credito, ma è tutelabile mediante la regolarizzazione della propria posizione. Ne consegue che il lavoratore ha la facoltà di chiedere in giudizio l'accertamento dell'obbligo contributivo del datore di lavoro e sentirlo condannare al versamento dei contributi (che sia ancora possibile giuridicamente versare) nei confronti dell'ente previdenziale, purché entrambi siano stati convenuti in giudizio, atteso il carattere eccezionale della condanna a favore di terzo, che postula una espressa previsione, restando altrimenti preclusa la possibilità della condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi previdenziali a favore dell'ente previdenziale che non sia stato chiamato in causa (Cass.n. 14853/2019).

La concreta conseguenza di tale principio affermativo del diritto del lavoratore è la accertata sussistenza di una ipotesi di litisconsorzio necessario iniziale tra lavoratore, datore di lavoro ed ente previdenziale, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., allorché si sia in presenza di una domanda del lavoratore volta ad ottenere la condanna del datore di lavoro a versare all'ente previdenziale i contributi omessi e alla conseguente regolarizzazione; non è, invece, necessario il litisconsorzio quando il lavoratore abbia convenuto in giudizio l'ente allo scopo di ottenere la regolarizzazione della sua posizione contributiva, salva comunque la possibilità di quest'ultimo di chiamare in causa il datore di lavoro per sentirlo condannare al pagamento dei contributi dovuti, ai sensi dell'art. 106 c.p.c., o del giudice di chiamare in causa il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 107 c.p.c.(Cass n. 701/2024).

Questa Corte ha dunque sottolineato la distinzione tra domanda diretta ad ottenere la condanna specifica del datore di lavoro a versare i contributi dovuti all’ente previdenziale, volta alla regolarizzazione della posizione contributiva, per la quale la presenza in giudizio di tutti i soggetti coinvolti nel rapporto “trilaterale” è necessaria, da quella in cui il lavoratore abbia convenuto in giudizio l’ente e la presenza “trilaterale” dei soggetti è solo opportunamente richiedibile da quest’ultimo o comunque disposta dal giudice.

La differente struttura processuale da imprimere ab origine alla controversia è pertanto legata all’oggetto della domanda e la necessità originaria della presenza delle tre parti interessate è data dalla specifica richiesta di condanna al versamento del dovuto e alla regolarizzazione della posizione. Nel caso in esame, a fronte dell’originaria domanda di regolarizzazione della posizione contributiva, conseguente al riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata, il lavoratore non ha chiamato in giudizio l’Inps e la pronuncia di condanna del giudice è stata erroneamente pronunciata in assenza di detta parte.

Il motivo di censura proposto in questa sede deve pertanto essere accolto e disposto il rinvio della causa ai fini dell’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Inps, ai sensi del disposto degli artt. 354 c.p.c. (nella formulazione antecedente alla riforma disposta dal d.lvo n. 149/2022, applicabile, quest’ultima, ai procedimenti instaurati dal 30 giugno 2023), edell’art.383 c.p.c. 2)-Con secondo motivo è dedotta la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 132 co.4, e degli artt. 156 c.p.c. e 115 c.p.c., art. 111 Cost, per motivazione apparente e contrasto tra affermazioni inconciliabili su un fatto decisivo.

Il motivo lamenta una contraddizione tra l’accertamento della natura subordinata della prestazione e la carenza di prova circa la continuità della prestazione ai fini delle ferie e del ROL. Occorre rilevare come la sentenza in esame muova l’iter argomentativo su piani differenti: il primo centrato sulla natura del rapporto di lavoro, non necessariamente coincidente, ai fini della qualificazione, con la sua continuità, e l’altro diretto a valutare la sussistenza di prove certe ai fini del richiesto pagamento dell’indennità sostitutiva delle ferie e dei ROL non goduti.

La corte di merito, con riferimento a questi ultimi istituti, ha infatti accertato la carenza di prova circa la continuità del rapporto di lavoro che, certamente incidente sull’entità di ferie e permessi, ha comunque qualificato, con giudizio di merito, subordinato. Nessuna contraddizione è evincibile in tale ratio decidendi,sicché il motivo è da rigettare. 3)- la terza censura riguarda la violazione e falsa applicazione dell’art. 2094 c.c., dell’art. 111 Cost. e degli artt. 115 e 112 c.p.c.; viene denunciata, con riguardo alla prova del periodo di lavoro subordinato in questione, la valorizzazione di testi che non sarebbero stati presenti nel luogo di lavoro (uno licenziato e l’altro cessato prima del periodo oggetto di testimonianza).

Occorre sottolineare che la Corte territoriale, ben consapevole della denunciata inattendibilità dei testi per la non totale coincidenza temporale, ha però valutato, con giudizio non sindacabile in questa sede di legittimità, l’utilità complessiva dei fatti accertati soprattutto con riguardo al contenuto della prestazione fornita e alla qualificazione subordinata della stessa, senza specifici richiami alla durata del rapporto in questione. Deve ribadirsi che l'esame delle prove e la loro valutazione è riservata al giudice di merito, così come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione.

Né il giudice di merito è tenuto a discutere di ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non oggetto di specifica menzione, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. n. 16056/2016; conf. Cass. n. 29404/2017). Il motivo deve quindi essere disatteso. 4)-Con la quarta censura è dedotta la violazione dell’art. 2120 c.c. in ordine al calcolo del TFR, contestando la correttezza dei calcoli. Il motivo si appalesa inammissibile in quanto attinge al merito della decisione e ai fatti posti a fondamento della stessa con riferimento alla correttezza dei calcoli.

Questa Corte ha chiarito che in tema di ricorso percassazione, la valutazione effettuata dal giudice di merito sulle risultanze dellaCTU e viziata da errore di percezione ècensurabile con la revocazione ordinaria se l'errore attiene ad un fatto non controverso, mentre è sindacabile ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c., per violazione dell'art. 115 c.p.c., se l'errore ricade su di una circostanza che ha formato oggetto di discussione tra le parti. (Cass.n. 19293/2018). Nessuna di tali ipotesi ricorre nella censura in esame, solo genericamente diretta a contestare la valutazione svolta. 5)Con ultimo motivo è denunciata la violazione dell’art. 112 c.p.c. e degli accordi in sede di contrattazione collettiva (art. 360 co.1 n.3 c.p.c) in ordine al riconoscimento delle mansioni di operaio specializzato basato su erronea valutazione delle prove testimoniali.

Anche tale motivo è inammissibilepoiché ripropone in questa sede di legittimità una rilettura, non consentita, delle risultanze testimoniali (Cass.n. 16056/2016; conf. Cass.n. 29404/2017). In conclusione, deve essere accolto il primo motivo del ricorso e, relativamente ad esso, deve essere cassata la sentenza e rimessa la causa, sul punto, dinanzi al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, anche sulle spese del giudizio di legittimità; nel resto il ricorso deve essere rigettato con compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Si dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo e rigetta nel resto il ricorso; cassa la sentenza con riguardo al motivo accolto eai sensi dell’art. 383 c.p.c., rinvia la causa al tribunale di Roma in persona di diverso magistrato. Compensa le spese del presente giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulte